Rapporto OAsi, OEAE
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 50 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 43Fedlex · Rapporto esplicativo
Articolo 1 Campo d'applicazione
Questo articolo è finalizzato a stabilire chiaramente quali sono gli Accordi d'associazione a Dublino. È inoltre precisato che la presente ordinanza è applicabile per quanto gli Accordi di associazione a Dublino non contengano disposizioni contrarie.
Articolo 1a Trattamento dei dati personali
Questo articolo corrisponde materialmente all'attuale articolo 1 OAsi 3 salvo adeguamenti sistematici.
Articolo 4a Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da un accordo d'associazione a Dublino
Onde tener conto delle esigenze formulate nella direttiva in materia di protezione dei dati20, con il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, numerose disposizioni relative alla protezione dei dati sono riprese nella LAsi (art. 102b-102g LAsi).
In tale contesto, l'articolo 102c LAsi (non ancora entrato in vigore) disciplina la comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione a Dublino. Giusta il capoverso 3 dell'articolo 102c LAsi, oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata. Il capoverso 4 del predetto articolo contiene una clausola per la delega, la quale incarica il Consiglio federale di stabilire la portata delle garanzie necessarie affinché i dati personali possano essere comunicati nonostante non sia dato un livello di protezione adeguato oppure nei casi che esulano dalle deroghe di cui al capoverso 2 dell'articolo 102c, nonché le modalità secondo cui devono essere fornite tali garanzie.
Il nuovo articolo 4a disciplina le modalità secondo cui devono essere fornite garanzie sufficienti atte a consentire la comunicazione di dati personali a uno Stato fuori dello spazio Dublino. Ciò può consistere in un contratto tra due parti o addirittura in una convenzione internazionale. La formulazione aperta della disposizione in questione consente di prendere in considerazione anche altre modalità paragonabili a un siffatto contratto. Ad esempio, possono essere comunicati dati personali a uno Stato che non è vincolato da un accordo di associazione a Dublino, se nel quadro di uno scambio di note tale Stato si è impegnato formalmente a osservare determinati principi della protezione dei dati nei confronti della persona interessata.
Il presente articolo stabilisce inoltre la portata delle garanzie sufficienti necessarie. Vi sono parecchi presupposti da adempiere per poter comunicare dati personali e garantire sufficientemente la sicurezza della persona in questione. I punti elencati sono desunti dalle garanzie minime fissate negli accordi di riammissione con Stati che non dispongono di una legislazione adeguata in materia di protezione dei dati. Si può segnalare in particolare che la persona interessata dev'essere informata del trattamento dei suoi dati personali e delle condizioni generali in cui ha luogo il trattamento (art. 4a lett. h OAsi3). Si tratta qui di garantire che la persona sia informata della comunicazione dei dati, dello scopo di tale comunicazione e delle autorità destinatarie. Le autorità autorizzate a trattare i dati personali devono peraltro essere chiaramente determinate (art. 4a lett. d OAsi3). Se lo Stato terzo si attiene a tutti i suoi obblighi (vedi elenco) si può considerare che la comunicazione dei dati personali non mette in pericolo la persona interessata.
20 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, GU n. L 281 del 23.11.95, pag. 31). Pag. 43 di 50