Avamprogetto OIntS
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 9 pagine
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142.205 Cittadinanza, Domicilio, Dimora
Capitolo 3: Compiti della Confederazione e dei Cantoni
Art. 8 Coordinamento e scambio d’informazioni
(art. 57 cpv. 1 e 2 LStr)
1 L’UFM coordina le misure della Confederazione nel settore dell’integrazione. Le competenti autorità federali coinvolgono l’UFM nella pianificazione di misure rilevanti per l’integrazione.
2 L’UFM coinvolge in modo adeguato i Comuni nello scambio d’informazioni e di esperienze con i Cantoni.
Art. 9 Interlocutori cantonali per le questioni inerenti all’integrazione e
coordinamento intercantonale
(art. 57 cpv. 3 LStr)
1 L’UFM e i servizi che fungono da interlocutori cantonali per le questioni inerenti all’integrazione si sostengono reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti. Si scambiano regolarmente opinioni ed esperienze.
2I servizi che fungono da interlocutori cantonali per le questioni inerenti all’integrazione informano l’UFM circa:
a. l’utilizzazione dei contributi finanziari versati dall’UFM nonché le misure adottate e la loro efficacia;
b. il coordinamento delle misure cantonali d’integrazione;
c. la collaborazione delle autorità e delle organizzazioni che nel Cantone si occupano di questioni d’integrazione (p.es. autorità in materia di migrazione, organizzazioni del mondo del lavoro, uffici per l’integrazione, istituti di formazione professionale, servizi sociali);
d. la partecipazione del Cantone a concordati e conferenze intercantonali che riguardano l’integrazione degli stranieri;
e. la prassi cantonale relativa alla considerazione dell’integrazione nelle decisioni di diritto in materia di stranieri.
3 I servizi cantonali competenti si accordano sulle misure d’integrazione e garantiscono il coordinamento intercantonale.
Art. 10 Informazione
(art. 4, 54 cpv. 1 e 56 LStr)
1 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni informano gli stranieri sull’ordinamento giuridico e sulle conseguenze in caso di non osservanza, sulle norme e regole fondamentali per partecipare con pari opportunità alla vita sociale, economica e culturale nonché sull’importanza delle conoscenze linguistiche, della formazione e del lavoro.
2 Informano il pubblico sulla politica in materia di migrazione, sulla situazione particolare degli stranieri e sugli obiettivi dell’integrazione.