Avamprogetto OIntS

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 9 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

142.205 Cittadinanza, Domicilio, Dimora

Sezione 2: Contributi finanziari secondo la LStr

Art. 13 Versamento dei contributi finanziari

(art. 55 LStr)

1 I contributi finanziari secondo l’articolo 55 LStr possono essere concessi, nei limiti dei crediti autorizzati, per promuovere progetti, programmi e progetti modello (art. 14 cpv. 1 lett. d). Di regola i contributi finanziari sono concessi solo se i Cantoni, i Comuni o terzi partecipano ai costi in modo adeguato.

2 I programmi comprendono diversi progetti dei servizi cantonali competenti che, tenendo conto dei settori da promuovere secondo l’articolo 14, contribuiscono all’integrazione degli stranieri.

3 I contributi finanziari per i programmi sono di regola stabiliti con i Cantoni in contratti di prestazione. Questi definiscono in particolare l’orientamento e gli obiettivi del programma e gli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi.

Art. 14 Ambiti

(art. 55 cpv. 3 LStr)

1 I contributi finanziari possono essere concessi in particolare per:

a. migliorare il livello di formazione generale degli stranieri e promuovere la loro conoscenza di una lingua nazionale;

b. promuovere l’integrazione sociale degli stranieri;

c. garantire agli stranieri l’accesso con pari opportunità e senza discriminazioni alle strutture ordinarie, in particolare alla scuola, alla formazione professionale, al mercato del lavoro e alle strutture sanitarie;

d. sostenere progetti modello che servono in particolare a promuovere le innovazioni di interesse nazionale e che garantiscono lo scambio di esperienze tra i servizi competenti per le questioni inerenti all’integrazione.

2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) può fissare altri ambiti di promozione.

Art. 15 Programma prioritario

1 Il Dipartimento stabilisce, su proposta dell’UFM, un programma prioritario. Il programma è elaborato dall’UFM in collaborazione con la Commissione.

2 Se il numero di domande presentate o previste eccede le risorse disponibili, esse vengono valutate in base al programma prioritario.

3 Il programma prioritario stabilisce quali domande sono inoltrate alla Commissione ed esaminate; ciò concerne in particolare progetti d’importanza nazionale, che di regola sono presentati e realizzati da organizzazioni non governative.