Avamprogetto OIntS
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 9 pagine
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142.205 Cittadinanza, Domicilio, Dimora
Sezione 2: Contributi finanziari secondo la LStr
Art. 13 Versamento dei contributi finanziari
(art. 55 LStr)
1 I contributi finanziari secondo l’articolo 55 LStr possono essere concessi, nei limiti dei crediti autorizzati, per promuovere progetti, programmi e progetti modello (art. 14 cpv. 1 lett. d). Di regola i contributi finanziari sono concessi solo se i Cantoni, i Comuni o terzi partecipano ai costi in modo adeguato.
2 I programmi comprendono diversi progetti dei servizi cantonali competenti che, tenendo conto dei settori da promuovere secondo l’articolo 14, contribuiscono all’integrazione degli stranieri.
3 I contributi finanziari per i programmi sono di regola stabiliti con i Cantoni in contratti di prestazione. Questi definiscono in particolare l’orientamento e gli obiettivi del programma e gli indicatori per misurare il raggiungimento degli obiettivi.
Art. 14 Ambiti
(art. 55 cpv. 3 LStr)
1 I contributi finanziari possono essere concessi in particolare per:
a. migliorare il livello di formazione generale degli stranieri e promuovere la loro conoscenza di una lingua nazionale;
b. promuovere l’integrazione sociale degli stranieri;
c. garantire agli stranieri l’accesso con pari opportunità e senza discriminazioni alle strutture ordinarie, in particolare alla scuola, alla formazione professionale, al mercato del lavoro e alle strutture sanitarie;
d. sostenere progetti modello che servono in particolare a promuovere le innovazioni di interesse nazionale e che garantiscono lo scambio di esperienze tra i servizi competenti per le questioni inerenti all’integrazione.
2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) può fissare altri ambiti di promozione.
Art. 15 Programma prioritario
1 Il Dipartimento stabilisce, su proposta dell’UFM, un programma prioritario. Il programma è elaborato dall’UFM in collaborazione con la Commissione.
2 Se il numero di domande presentate o previste eccede le risorse disponibili, esse vengono valutate in base al programma prioritario.
3 Il programma prioritario stabilisce quali domande sono inoltrate alla Commissione ed esaminate; ciò concerne in particolare progetti d’importanza nazionale, che di regola sono presentati e realizzati da organizzazioni non governative.