Avamprogetto OIntS

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 9 pagine

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142.205 Cittadinanza, Domicilio, Dimora

Art. 20 Altri sussidi per l’integrazione

(art. 91 cpv. 4 LAsi)

1 L’UFM può partecipare alle spese per l’integrazione sociale e professionale di rifugiati, persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e persone ammesse provvisoriamente, in particolare per sostenere progetti e progetti modello d’importanza nazionale. Non sussiste alcun diritto ai sussidi federali.

2 L’UFM può delegare a terzi, con un mandato di prestazioni, l’esecuzione, il coordinamento e il finanziamento delle attività inerenti a un progetto. Gli indennizzi della Confederazione per le spese di personale e amministrative dei mandatari sono stabiliti nel mandato di prestazioni.

Capitolo 5: Commissione

Art. 21 Campo d’attività

(art. 58 cpv. 2 LStr)

1 La Commissione si occupa delle questioni sollevate dalla presenza degli stranieri in Svizzera, compresi i richiedenti l’asilo, i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente.

2 Essa coordina le proprie attività con quelle della Commissione federale contro il razzismo.

Art. 22 Informazione

La Commissione informa il pubblico sulle sue attività. Può pubblicare pareri, raccomandazioni e documenti di base concernenti la situazione particolare degli stranieri.

Art. 23 Parere e raccomandazioni

Il Consiglio federale e i Dipartimenti possono richiedere il parere e le raccomandazioni della Commissione su questioni inerenti alla migrazione. Essi decidono della loro diffusione.

Art. 24 Mediazione

La Commissione può fungere da mediatore tra le organizzazioni attive nell’ambito dell’integrazione degli stranieri e le autorità federali.

Art. 25 Rapporto d’attività

La Commissione stende ogni anno un rapporto sulle sue attività, che viene pubblicato.