Avamprogetto OIntS

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 9 pagine

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Integrazione degli stranieri 142.205

Art. 16 Presentazione ed esame delle domande

1 Le domande per i contributi finanziari secondo l’articolo 13 capoverso 1 sono presentate all’UFM. È fatto salvo l’articolo 15 capoverso 3.

2 D’intesa con le autorità cantonali, l’UFM può inoltre autorizzare i servizi che fungono da interlocutori per le questioni inerenti all’integrazione di cui all’articolo 9 a ricevere le domande per progetti e a trasmetterle con una raccomandazione all’UFM.

3 Il servizio al quale è presentata la domanda verifica che siano soddisfatte le condizioni formali.

Art. 17 Parere della Commissione

(art. 58 cpv. 4 LStr)

La Commissione trasmette il suo parere in merito alle domande presentate all’UFM, che decide.

Art. 18 Decisione e modalità del versamento

L’UFM decide della concessione di contributi finanziari nei limiti dei crediti accordati.

Sezione 3: Contributi finanziari per l’integrazione di persone ammesse provvisoriamente e di rifugiati

Art. 19 Somma forfettaria a favore dell’integrazione

(art. 87 LStr, art. 88 LAsi)

1 La Confederazione paga trimestralmente ai Cantoni una somma forfettaria unica di 6 000 franchi per ogni rifugiato riconosciuto e per ogni persona ammessa provvisoriamente. Tale somma è legata allo scopo previsto e serve in particolare a promuovere l’integrazione professionale e l’apprendimento di una lingua nazionale.

2 L’80 per cento della somma forfettaria a favore dell’integrazione è concesso come somma di base e il 20 per cento a seconda dell’efficacia. È considerato un indicatore per misurare l’efficacia in particolare il tasso d’occupazione delle persone in età lavorativa, tenendo conto della situazione cantonale sul mercato del lavoro.

3 L’UFM versa la somma forfettaria di cui al capoverso 1 ai servizi cantonali che fungono da interlocutori per le questioni inerenti all’integrazione (art. 9).

4 La somma forfettaria di cui al capoverso 1 si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo del 31 ottobre 2007. Alla fine di ogni anno l’UFM adatta a tale indice la somma per l’anno civile seguente.