Avamprogetto OIntS

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 9 pagine

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Integrazione degli stranieri 142.205

3 Le autorità competenti informano gli stranieri sulle offerte volte a promuovere l’integrazione, comprese la consulenza professionale e quella relativa alla carriera.

4 Le autorità competenti segnalano le offerte di corsi pertinenti agli stranieri che nel quadro di un accordo d’integrazione hanno l’obbligo di frequentare un corso di lingua o d’integrazione.

Capitolo 4: Contributi finanziari

Sezione 1: In generale

Art. 11 Contributi finanziari

(art. 55 e 87 LStr, art. 88 e 91 LAsi)

1 In virtù della LStr e della LAsi l’UFM versa i seguenti contributi finanziari:

a. contributi finanziari ai sensi dell’articolo 55 LStr entro i limiti dei crediti accordati;

b. sussidi per favorire l’integrazione di persone ammesse provvisoriamente ai sensi dell’articolo 87 LStr e di rifugiati ai sensi degli articoli 88 e 91 LAsi;

c. altri sussidi ai sensi dell’articolo 91 capoverso 4 LAsi per favorire l’integrazione sociale e professionale di rifugiati, persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora e persone ammesse provvisoriamente nel quadro di progetti e progetti modello d’importanza nazionale.

Art. 12 Beneficiari

1 I contributi finanziari a favore delle misure d’integrazione di cui all’articolo 11 possono essere versati per:

a. gli stranieri titolari di un permesso di dimora secondo l’articolo 33 LStr o di un permesso di domicilio secondo l’articolo 34 LStr;

b. i rifugiati riconosciuti;

b. gli stranieri ammessi provvisoriamente secondo l’articolo 83 LStr.

2 Se esercitano un’attività di carattere pubblico (art. 7), anche le persone titolari di un permesso di soggiorno di breve durata secondo l’articolo 32 LStr possono partecipare o essere obbligate a partecipare a misure d’integrazione di cui al capoverso 1.

3 I contributi finanziari di cui all’articolo 11 possono essere usati solo per le misure d’integrazione accessibili a tutte le persone menzionate ai capoversi 1 e 2.