Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 23 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

re con autorità estere convenzioni che disciplinano questioni organizzative legate al ritorno degli stranieri nel loro Paese d’origine nonché all’aiuto al ritorno e alla reintegrazione.

Approvazione

Cantoni: SH, SO, LU, SG, BE, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW, VD Partiti: UDC, PPD, PCS, PLR

Altri partecipanti: CP, CVCI, economiesuisse, UPS

Rifiuto Cantoni: Partiti:

Altri partecipanti: USS, OSAR, AIn, UNIA

L'USS, l'OSAR, AIn e UNIA ritengono che il legame tra gli accordi di Schengen e Dublino e la presente norma non è sufficientemente chiaro. Occorre spiegare meglio tale legame oppure rinunciare a tale regolamentazione. UNIA chiede che tale delega sia stralciata. L'OSAR e AIn chiedono che tali convenzioni non superino la durata di un anno e che siano pubblicate.

3.1.5 Articolo 104 Comunicazione preliminare dei dati sui passeggeri

1 Per migliorare l’esecuzione dei controlli di confine e lottare più efficacemente contro le entrate e i transiti illegali, l'Ufficio federale, dopo aver sentito le imprese di trasporto aereo, stabilisce per quali voli le imprese di trasporto aereo sono tenute a comunicargli, immediatamente dopo il check-in, i dati personali sui passeggeri trasportati. L’Ufficio federale determina a quale ufficio vanno comunicati i dati.

2 Una comunicazione giusta il capoverso 1 comporta le seguenti categorie di dati:

a. generalità (cognomi, nomi, data di nascita, cittadinanza);

b. numero e tipo di documento di viaggio utilizzato;

c. aeroporto di destinazione in Svizzera;

d. numero del trasporto;

e. ora di partenza e d'arrivo;

f. primo punto d'imbarco;

g. numero complessivo di passeggeri trasportati con il volo in questione.

3 L'ufficio determinato dall’Ufficio federale secondo il capoverso 1 trasmette i dati personali comunicatigli dalle imprese di trasporto aereo alle autorità incaricate di effettuare i controlli di confine negli aeroporti.

4 L’Ufficio federale può concludere con le imprese di trasporto aereo convenzioni relative ad aspetti tecnici della procedura di comunicazione. Di regola la comunicazione dei dati sui passeggeri secondo il capoverso 2 deve avvenire in linea tramite terminali di dati collegati all’ordinatore. In via eccezionale i dati possono essere comunicati a lotti su supporti elettronici di dati o per scritto (moduli di comunicazione)

5 Entro 24 ore dall'ottenimento, l’ufficio determinato dall’Ufficio federale cancella i dati di cui al capoverso 2, purché non siano indispensabili per svolgere una procedura di diritto penale, d'asilo o in materia di stranieri oppure, in forma anonima, per scopi statistici.

6 Entro 24 ore dall'atterraggio nel luogo di destinazione del volo, le imprese di trasporto aereo cancellano i dati personali comunicati secondo il capoverso 2.

7 Esse informano i passeggeri interessati della comunicazione dei dati.

Approvazione