Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 23 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
VD sostiene che la soluzione proposta si discosta dalla Direttiva 2004/82/CE, la quale prevede una multa minima di 3000 euro e una massima di 5000 euro per viaggio effettuato da un passeggero privo dei documenti richiesti. VD non capisce come una multa fissata individualmente in funzione del grado della colpa possa essere meglio adeguata al Codice penale svizzero. L'importo massimo di un milione di franchi non è compatibile con la parte generale del Codice penale (art. 34 CP).
L'USS, il CP, la CVCI e UNIA ritengono che l'importo massimo della multa, un milione di franchi, è eccessivo e che occorre riprendere il tenore della direttiva europea, la quale prevede un importo minimo di 3000 euro e massimo di 5000 euro per viaggio effettuato da un
passeggero9.
L'OSAR e AIn ritengono eccessivo l'importo della multa e preferiscono mantenere la formulazione dell'articolo 94 capoverso 1 LStr.
3.1.7 Articolo 120b Multa in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione delle im-
prese di trasporto aereo
1 Le imprese di trasporto aereo che violano in maniera colpevole l'obbligo di comunicazione secondo l'articolo 104 sono punite con la multa fino a 100 000 franchi.
2 L'obbligo di comunicazione è violato se i dati sui passeggeri di un volo, di cui all'articolo 104 capoverso 2, non sono comunicati tempestivamente oppure sono comunicati in maniera incompleta o erronea.
3 L'impresa di trasporto aereo è colpevole se non ha preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire una violazione dell'obbligo di comunicazione.
4 Nella determinazione della multa è tenuto conto dell’esistenza di un accordo di cooperazione secondo l’articolo 92 capoverso 3.
Approvazione
Cantoni: SH, SO, LU, SG, BE, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW Partiti: UDC, PPD, PCS, PLR
Altri partecipanti: USS, economiesuisse
Rifiuto
Cantoni: VD Partiti:
Altri partecipanti: OSAR, CP, CVCI, AIn, UNIA
L'OSAR e AIn auspicano che l'importo massimo della multa sia di 5000 franchi per persona non notificata.
VD, il CP e l'UPS ritengono l'importo della multa eccessivo e nettamente al di là degli importi fissati negli altri Paesi. La CVCI ritiene che gli importi sono eccessivi.
9 Direttiva 2004/82 del Consiglio, GU L 261, pag. 24