Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 23 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Approvazione
Cantoni: SH, SO, LU, SG, BE, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW, VD Partiti: UDC, PPD, PLR
Altri partecipanti: USS, CP, CVCI, economiesuisse, UNIA, UPS
L'USS e UNIA ritengono che il legame tra gli accordi di Schengen e Dublino e l'articolo 22 capoverso 1 non è sufficientemente chiaro. Inoltre, il rilevamento dei dati biometrici e dei profili del DNA costituisce una procedura onerosa e delicata che in tale contesto si rivela inutile.
Il CP ritiene che il rilevamento sistematico delle impronte digitali dei richiedenti l'asilo previsto all'articolo 22 capoverso 1 è necessario per poter effettuare il confronto delle impronte digitali tramite Eurodac.
Rifiuto Cantoni: Partiti: PCS
Altri partecipanti: OSAR, AIn, ACNUR
L'OSAR e AIn auspicano una modifica della procedura all'aeroporto che sia conforme al diritto europeo: soggiorno all'aeroporto che non superi i 30 giorni e entrata autorizzata alle vittime di tortura e stupro (art. 20 della direttiva sulle norme minime per l'accoglienza dei richiedenti l'asilo). La decisione dovrebbe essere presa all'aeroporto solo se la domanda è manifestamente infondata. Negli altri casi dev'essere autorizzata l'entrata. L'entrata di minori non accompagnati e di richiedenti traumatizzati dev'essere automatica. L'entrata deve parimenti essere autorizzata alle persone che hanno vincoli stretti con una o più persone residenti in Svizzera. L'entrata deve inoltre essere autorizzata in presenza di indici che non siano manifestamente infondati secondo cui la persona è in pericolo nel Paese dal quale è direttamente arrivata oppure se il suo allontanamento non è ragionevolmente esigibile. Per il resto, solo l'Ufficio federale della migrazione, non la polizia aeroportuale, deve trattare le domanda d'asilo all'aeroporto.
Il PCS chiede che sia tenuto conto delle direttive europee e delle raccomandazioni dell'Alto Commissario per i rifugiati. Il soggiorno all'aeroporto non deve superare le quattro settimane. Vanno trattati in aeroporto solo i casi manifestamente infondati. L'entrata dei minori non accompagnati nonché delle vittime di tortura o stupro dev'essere in tutti i casi autorizzata.
L'ACNUR auspica che si rinunci all'interrogatorio sommario sui motivi d'asilo da parte della polizia aeroportuale e che l'Ufficio federale della migrazione sia l'unica autorità a svolgere, in maniera centralizzata, il necessario interrogatorio. Per quel che concerne il criterio per la decisione in materia d'entrata di cui al capoverso 2bis lettera a, l'ACNUR propone che l'esame sia svolto nell'ottica della questione dell'infondatezza manifesta della domanda, in applicazione della nozione di persecuzione. L'ACNUR auspica inoltre che per l'entrata giusta il capoverso 2bis lettera b siano applicati i criteri applicabili agli Stati terzi sicuri. L'ACNUR propone infine che, in presenza di indizi e prove della competenza di un altro Stato, sia posto termine alla permanenza in aeroporto.