Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 23 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Approvazione
Cantoni: SH. SO, LU, SG, BE, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW, VD Partiti: UDC, PPD, PLR Altri partecipanti: USS, CP, CVCI, economiesuisse, UNIA, UPS
L'USS e UNIA propongono che il dovere delle autorità di informare la persona interessata sul suo diritto di ricorso, sul diritto a una rappresentazione giuridica e sulla possibilità di depositare una domanda d'asilo figurino esplicitamente negli articoli 7, 64 e 65 LStr. Va inoltre precisato che l'informazione deve avvenire in una lingua che la persona interessata comprende.
Rifiuto
Cantoni: Partiti: PCS Altri partecipanti: OSAR, AIn
L'OSAR e AIn auspicano un termine di ricorso di dieci giorni contro la decisione e l'effetto sospensivo di tale ricorso in presenza di fondati indizi di violazione della CEDU. In tal caso occorre accordare d'ufficio un'assistenza giuridica. L'OSAR e AIn auspicano inoltre che la possibilità di ricorrere e quella di depositare una domanda d'asilo in caso di allontanamento figurino parimenti nella disposizione in questione, come pure il fatto che l'informazione dev'essere effettuata in una lingua che la persona interessata comprende, e che occorre indicare alla persona interessata i servizi che informano in materia di rappresentazione giuridica.
Il PCS auspica che il ricorso abbia effetto sospensivo in presenza di fondati indizi di violazione della CEDU. La persona interessata dev'essere informata sul suo diritto di ricorso e sulla possibilità di presentare una domanda d'asilo. Il termine di ricorso dev'essere di dieci giorni. Il PCS ritiene che, visto il termine esiguo, dev'essere accordata d'ufficio un'assistenza giuridica gratuita.
L'OSAR e AIn auspicano che il capoverso 3 sia completato con la menzione secondo cui la decisione di assegnazione all'aeroporto è notificata per scritto alla persona interessata, la quale beneficia di un termine di dieci giorni per ricorrere, e l'informazione deve avvenire in una lingua che la persona interessata comprende. La persona interessata deve inoltre avere la possibilità di ottenere una rappresentanza giuridica e la legge deve fare menzione di tale possibilità.
2.4 Articolo 66 Allontanamento dopo un soggiorno autorizzato
Art. 66 Allontanamento dopo un soggiorno autorizzato (nuovo titolo)