Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 23 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Il PCS auspica che un ricorso abbia un effetto sospensivo in presenza di fondati indizi di violazione della CEDU. Le persone devono essere informate sul loro diritto di ricorso e sulla possibilità di depositare una domanda d'asilo. Il termine di ricorso dev'essere di dieci giorni. Il PCS ritiene che, dati i termini esigui, dev'essere concessa d'ufficio un'assistenza giuridica gratuita.

L'USS e UNIA propongono che il dovere delle autorità di informare sul diritto di ricorso, sulla rappresentazione giuridica e sulla possibilità di presentare una domanda d'asilo venga menzionato esplicitamente negli articoli 7, 64 e 65 LStr. Va inoltre precisato l'obbligo di informare la persona interessata in una lingua che comprende.

La CVCI auspica che la motivazione delle decisioni non sia eccessivamente circostanziata.

2.2 Articolo 64 capoversi 1 e 2 Allontanamento in caso di soggiorno non soggetto a un permesso o soggiorno non autorizzato

1 Le autorità competenti allontanano dalla Svizzera lo straniero che:

a. non è in possesso del permesso necessario;

b. durante un soggiorno in Svizzera che non necessita di un permesso, non adempie più le condizioni d'entrata (art. 5).

2 L'autorità competente emana una decisione motivata e impugnabile. La decisione è notificata me-

diante uno speciale modulo4. Il ricorso contro tale decisione deve essere presentato entro tre giorni dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. Dietro richiesta, l'autorità di ricorso decide entro dieci giorni sulla restituzione dell'effetto sospensivo.

Approvazione

Cantoni: SO, LU, SG, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, NW, VD Partiti: PPD, PCS, PLR Altri partecipanti: USS, OSAR, CP, CVCI, economiesuisse, AIn, UNIA, UPS

L'USS, l'OSAR, AIn e UNIA vedono di buon occhio il fatto che ogni allontanamento sia decretato mediante decisione scritta con pertinenti rimedi giuridici. Il termine di ricorso di tre giorni di cui al capoverso 2 è tuttavia criticato nell'ottica della CEDU. L'OSAR e AIn propongono un termine di dieci giorni.

L'OSAR e AIn auspicano che la legge menzioni che il ricorso ha effetto sospensivo in presenza di fondati indizi di violazione della CEDU. In tal caso andrebbe accordata d'ufficio un'assistenza giuridica. Il dovere d'informare sulla possibilità di ricorso e su quella di depositare una domanda d'asilo in caso di allontanamento deve parimenti figurare in questa disposizione, come pure il fatto che l'informazione va effettuata in una lingua che la persona interessata capisce. Occorre inoltre indicare alla persona interessata i servizi che la possono informare sulla rappresentazione giuridica.

Il PCS auspica che il ricorso abbia un effetto sospensivo in presenza di fondati indizi di violazione della CEDU. Le persone interessate devono essere informate sul loro diritto di ricorso e sulla possibilità di depositare una domanda d'asilo. Il termine di ricorso dev'essere di dieci giorni. Il PCS ritiene che visti i termini esigui, debba essere accordata d'ufficio un'assistenza giudiziaria gratuita.

4 Allegato V Parte B Codice frontiere Schengen (GU L 105 del 13.04.2006, pag. 23)