Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 23 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
3.1.8 Articolo 120c Disposizioni comuni per sanzionare le imprese di trasporto
1 La violazione dell'obbligo di diligenza (art. 120a) o dell'obbligo di comunicazione (art. 120b) è perseguita anche se commessa all'estero. È applicabile per analogia l'articolo 6 capoversi 3 e 4 del Codice penale.
2 La rappresentanza dell'impresa di trasporto è retta dall'articolo 102a del Codice penale.
3 L’azione penale si prescrive in sette anni, la pena in cinque anni.
Approvazione
Cantoni: SH, SO, LU, SG, BE, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW, VD Partiti: UDC, PPD, PCS, PLR
Altri partecipanti: USS, OSAR, CP, CVCI, economiesuisse, AIn, UNIA, UPS
3.1.9 Articolo 120d Perseguimento penale
1 Le infrazioni di cui agli articoli 115 – 120 sono perseguite e giudicate dai Cantoni. Se un’infrazione è stata commessa in più Cantoni, la competenza a procedere spetta al Cantone che per primo ha iniziato il procedimento.
2 L'Ufficio federale è competente per giudicare e perseguire in prima istanza le infrazioni giusta gli articoli 120a e 120b. La legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo è applicabile in quanto la presente legge non contenga disposizioni contrarie.
Approvazione
Cantoni: SH, SO, LU, SG, BE, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW, VD Partiti: UDC, PPD, PCS, PLR
Altri partecipanti: USS, OSAR, CP, CVCI, economiesuisse, AIn, UNIA, UPS
ZG ritiene che il perseguimento penale spetta alla Confederazione. Eventualmente sono interessati unicamente i Cantoni con un aeroporto che costituisce una frontiera esterna Schengen.
3.2 Complementi alla LAsi
3.2.1 Articolo 21 Domanda d'asilo presentata alla frontiera, al momento dell'intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell’entrata illegale o all'interno del Paese
1 Le autorità competenti inviano a un centro di registrazione le persone che presentano una domanda d'asilo alla frontiera, al momento dell'intercettazione nei pressi della frontiera in occasione dell'entrata illegale o all'interno del Paese.
2 L'Ufficio federale verifica la propria competenza a svolgere la procedura d'asilo tenendo conto delle
disposizioni degli accordi d'associazione a Dublino10.
10 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD; RS...; FF 2004 5777); Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato compe tente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS…; RU...; FF 2004 5791); Protocollo del