Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 23 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

L'USS e UNIA propongono che il diritto delle autorità di informare le persone interessate quanto al loro diritto di ricorso, al diritto a una rappresentazione giuridica e alla possibilità di depositare una domanda d'asilo figurino esplicitamente negli articoli 7, 64 e 65 LStr. Occorre inoltre precisare che l'informazione va effettuata in una lingua che la persona interessata comprende.

VD e il CP sottolineano che una procedura uniforme anche in caso di allontanamento dopo un soggiorno non sottostante a permesso o non autorizzato si giustifica e garantisce peraltro una protezione giuridica adeguata.

Rifiuto

Cantoni: SH, BE, SZ, GR Partiti: UDC Altri partecipanti:

SH ritiene che in caso di soggiorno illegale, qualora la persona non abbia osservato le condizioni d'entrata in Svizzera, debba sempre essere possibile pronunciare un allontanamento senza formalità non impugnabile. Il Codice frontiere non disciplina gli allontanamenti pronunciati all'interno del Paese, bensì solo quelli decretati alle frontiere esterne Schengen. Una procedura che implicasse un diritto di ricorso aumenterebbe la mole di lavoro delle autorità cantonali e probabilmente quella dei Cantoni frontalieri.

L'UDC, BE e GR ritengono che la nuova regolamentazione prevista dall'articolo 64 capoverso 2 non è più necessaria nel quadro del Codice frontiere e che implica un'eccessiva mole di lavoro per il Cantone (modulo, diritto di essere sentiti).

GR rileva che le possibilità concrete di esecuzione dell'allontanamento e del rimpatrio differiscono e, nella forma proposta, provocherebbero sicuramente problemi pratici d'esecuzione.

SZ sostiene che non occorre una procedura unitaria in materia di allontanamento delle persone che soggiornano illegalmente in Svizzera. In caso di allontanamento, infatti, la competenza spetta ai Cantoni, mentre in caso di divieto d'entrata giusta il Codice frontiere Schengen, la competenza incombe alle autorità federali.

2.3 Art. 65 Rifiuto d'entrata e allontanamento all'aeroporto

1 Se l’entrata in Svizzera è rifiutata al momento del controllo di confine all’aeroporto, lo straniero deve lasciare immediatamente la Svizzera.

2 L’Ufficio federale emana entro 48 ore mediante uno speciale modulo5 una decisione motivata e impugnabile. Il ricorso contro tale decisione deve essere presentato entro 48 ore dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L’autorità di ricorso decide entro 72 ore.

3 La persona allontanata è autorizzata a trattenersi per 15 giorni al massimo entro la zona di transito dell’aeroporto per preparare la prosecuzione del viaggio, sempreché non siano disposti nei suoi confronti il rinvio coatto (art. 69), la carcerazione in vista di rinvio coatto o la carcerazione cautelativa (art. 76, 77 e 78). Sono fatte salve le disposizioni relative all’ammissione provvisoria (art. 83) e alla

presentazione di una domanda d’asilo (art. 22 LAsi6).

5Allegato V Parte B Codice frontiere Schengen (GU L 105 del 13.04.2006, pag. 23)

6 RS 142.31