Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 23 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
II Parte speciale
1 Osservazione preliminare
La parte speciale esamina articolo per articolo la posizione dei partecipanti alla consultazione esterna. Se in una presa di posizione uno o più articoli sono respinti, questi figurano qui di seguito alla rubrica Rifiuto. Se una disposizione è approvata, figura sotto Approvazione. Se una disposizione è approvata ma sono apportate proposte supplementari, la stessa figura parimenti sotto Approvazione. Se in una presa di posizione determinati articoli sono respinti a altri non sono oggetto di commento alcuno, partiamo dal principio che gli articoli non commentati sono approvati.
2 Codice frontiere Schengen e adeguamenti della LStr
2.1 Articolo 7 capoverso 2 Passaggio e controllo delle persone alla frontiera
2 Il Consiglio federale disciplina i controlli delle persone alla frontiera che possono essere effettuati giusta gli accordi d'associazione a Schengen. Se l'entrata in Svizzera non è autorizzata, l'autorità competente per il controllo di confine emana una decisione motivata e impugnabile. La decisione è notifi-
cata mediante uno speciale modulo3. Il rifiuto d'entrata è immediatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.
Approvazione
Cantoni: SH, SO, LU, SG, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW, GR, VD Partiti: UDC, PPD, PCS, PLR Altri partecipanti: USS, OSAR,CP, CVCI, economiesuisse, AIn, UNIA, UPS
UR e NW chiedono che la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni per quel che concerne l'allontanamento di stranieri entrati in Svizzera che non adempiono più le condizioni per soggiornarvi senza permesso o che dimorano illegalmente nel nostro Paese, sia disciplinata in maniera chiara e comprensibile dal punto di vista temporale e organizzativo (p.es. domanda EURODAC, procedura Dublino). Auspicano inoltre che sia esaminata l'eventualità di introdurre una cedola di notifica della partenza unitaria per tutta la Svizzera nel contesto del modulo standard per l'allontanamento.
L'UPS propone di armonizzare il tenore degli articoli 7 capoversi 2 e 65 LStr. Detto questo, l'UPS ritiene che l'articolo 65 LStr sia più chiaro per quanto concerne la completezza della motivazione delle decisioni.
L'OSAR e AIn auspicano che la legge menzioni che un ricorso ha effetto sospensivo in presenza di fondati indizi di violazione della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (CEDU). Il diritto di ricorso e la possibilità di depositare una domanda d'asilo in caso di allontanamento devono essere comunicati alle persone interessate. Tale informazione deve avvenire in una lingua che la persona comprende. La persona interessata deve inoltre poter contattare un rappresentante legale.
3 Allegato V, Parte B Codice frontiere Schengen (ABl. L 105 vom 13.4.2006, S. 23)