Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/31: Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del Codice frontiere Schengen (sviluppo dell'acquis di Schengen) e modifiche nel diritto in materia di stranieri e di asilo · 23 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Cantoni: SH, SO, LU, SG, BE, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW, VD Partiti: UDC, PPD, PCS, PLR

Altri partecipanti: USS, OSAR, CP, CVCI, economiesuisse, AIn, UNIA, UPS

Il CP e la CVCI auspicano che i metodi di comunicazione previsti per la trasmissione dei dati sui passeggeri figurino nella legge, più precisamente nella LSISA. Il Consiglio federale deve lanciare il progetto pilota evocato nel rapporto, segnatamente onde disciplinare gli aspetti tecnici. VD e il CP deplorano che il Consiglio federale non si sia chinato sulla questione delle spese e della protezione dei dati.

VD e l'UPS considerano indicato svolgere un progetto pilota prima di poter disciplinare tutti gli aspetti tecnici dei metodi di comunicazione previsti per i dati sui passeggeri comunicati.

3.1.6 Articolo 120a Multa in caso di violazione dell'obbligo di diligenza delle imprese di trasporto

1 Le imprese di trasporto aereo, stradale o di navigazione (imprese di trasporto) che violano l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 92 capoverso 1 sono punite con la multa fino a un milione di franchi.

2 Si rinuncia alla multa se:

a. la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera o a proseguire il viaggio;

b. non si poteva ragionevolmente esigere che l’impresa di trasporto scoprisse una falsificazione o una contraffazione dei documenti di viaggio;

c. l’impresa di trasporto è stata costretta a trasportare una persona;

d. la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera in virtù dell’articolo 22 LAsi8;

e. il Consiglio federale ha previsto eccezioni, segnatamente in caso di guerre o calamità naturali.

3 In casi di lieve entità si può rinunciare a infliggere la multa, segnatamente se non sussistono spese non coperte di assistenza, mantenimento o rinvio coatto.

4 Nella determinazione della multa è tenuto conto dell’esistenza di un accordo di cooperazione secondo l’articolo 92 capoverso 3.

Approvazione

Cantoni: SH, SO, LU, SG, BE, VS, NE, GE, JU, ZG, BL, UR, BS, AG, OW, ZH, SZ, NW Partiti: UDC, PPD, PCS, PLR

Altri partecipanti: economiesuisse, UPS

SZ auspica ulteriori misure nel quadro delle presenti modifiche di legge (ritiro del permesso di atterrare o ritiro della concessione) per i casi in cui non può essere incassata la multa o in presenza di ripetuta violazione dell'obbligo di comunicazione e dell'obbligo di diligenza.

Rifiuto

Cantoni: VD Partiti:

Altri partecipanti: USS, CP, CVCI, OSAR, AIn, UNIA

8 RS 143.20