Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 19 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 10Fedlex · Rapporto sui risultati

Il PSS vuole che sia garantita l’utilizzazione della medesima scala da parte di tutte le casse di compensazione per assegni familiari. Per l’UDC il disciplinamento è troppo generoso. Per il PLS la disposizione andrebbe semplificata o precisata.

L’USI ritiene che la soluzione sia troppo complessa e propone di prendere come riferimento soltanto l'inizio dell'incapacità lavorativa. Quale possibile alternativa suggerisce la versione seguente: “In caso di incapacità lavorativa in seguito ad infortunio o malattia, il diritto agli assegni familiari continua a sussistere per il mese corrente, indipendentemente dal diritto alla continuazione del versamento dello stipendio o dal versamento di prestazioni assicurative. Gli assegni sono versati anche per i tre mesi di incapacità lavorativa successivi. Se durante questo periodo è versata un’indennità giornaliera pari almeno all’80 % del guadagno assicurato compresi gli assegni familiari, il diritto a ulteriori prestazioni viene meno.” Anche l’USAM privilegia questa soluzione. Pro Familia dubita che l'applicazione della scala bernese sia giustificata. Per la FSFM, il periodo minimo di tre mesi è troppo breve.

Capoverso 2

SZ, NW, GL, ZG, SO, AR, AI e TG chiedono che in caso di congedo maternità il diritto sia esplicitamente limitato a 16 settimane. LU chiede una limitazione a quattro mesi, GR a 14 settimane. AG chiede una limitazione del diritto a 14 o 16 settimane. Anche le casse di compensazione cantonali chiedono una limitazione e giudicano che 14 settimane siano un termine adeguato.

Capoverso 3

ZH propone di inserire nella disposizione un rinvio al diritto pubblico in materia di personale e di fissare il limite al 75 % invece che all'80 %.

Capoverso 4

LU chiede di precisare a chi debbano essere versati gli assegni familiari dopo il decesso del salariato. JU è del parere che questa disposizione sia applicabile soltanto se non vi è un’altra persona che ha diritto agli assegni familiari.

Secondo le casse di compensazione professionali, questa disposizione, pur andando ben al di là del minimo prescritto dalla legge, è attuabile.

Art. 11 Cassa di compensazione per assegni familiari competente (art. 13 cpv. 4 lett. b LAFam)

Capoverso 1

La Frauenzentrale Graubünden chiede di precisare che se una persona è impiegata presso più datori di lavoro in Cantoni diversi non è previsto un diritto al versamento della differenza.

Capoverso 2

BL chiede che nell'OAFami non sia utilizzata la nozione di "attività saltuarie", poiché non figura nella legge. JU segnala la necessità di direttive chiare dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali a questo proposito e vorrebbe averne anche per l’articolo 7 capoverso 1 lettera e LAFam. VD e TI auspicano che l’UFAS emani rapidamente le direttive. VD propone una modifica redazionale. Anche il PLS chiede precisazioni, soprattutto riguardo alle attività saltuarie. L'USAM propone una disposizione speciale per i lavoratori occupati soltanto per breve tempo.