Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 19 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 7Fedlex · Rapporto sui risultati
I partiti politici che hanno inoltrato un parere si sono espressi come segue:
- il PPD si chiede se questa versione restrittiva sia ancora conforme alla volontà
del legislatore.
- Il PLR non si esprime in merito a queste disposizioni.
- Il PSS respinge questa versione e chiede che a tutti i figli residenti in Stati che
hanno concluso con la Svizzera un accordo di sicurezza sociale siano versati assegni interi e che i figli residenti in tutti gli altri Stati ricevano assegni adeguati al potere d’acquisto.
- L’UDC chiede che si faccia tutto il possibile per evitare l’esportazione di
prestazioni sociali. Nel caso delle persone senza attività lucrativa, gli assegni familiari non dovrebbero essere esportati nemmeno se i figli risiedono in uno Stato dell’UE/AELS.
- Il PCS non menziona questa disposizione e dichiara espressamente di essere
d’accordo con tutti gli articoli che non ha menzionato.
- Il PLS ritiene ragionevoli le disposizioni esecutive.
Il resto dei partecipanti ufficiali che hanno inoltrato un parere si è espresso come segue:
- L’Associazione dei comuni svizzeri si chiede se questa soluzione restrittiva si
traduca veramente in una prassi duratura.
- L’USAM approva la versione molto restrittiva dell’articolo.
- USI, economiesuisse e SwissBanking non si pronunciano in merito a queste
disposizioni.
- L'USC afferma che l’intero disegno di ordinanza è praticabile e appropriato e non
si sofferma su singole disposizioni dell’OAFami.
- L'USS ritiene che il disciplinamento sia troppo restrittivo ed eccessivamente
oneroso sul piano amministrativo.
- La SIC Svizzera respinge la soluzione proposta, ritenendola eccessivamente
restrittiva.
- Travail.Suisse chiede che i lavoratori di Paesi con cui la Svizzera ha concluso
una convenzione di sicurezza sociale siano trattati allo stesso modo dei lavoratori provenienti dagli Stati dell'UE.
- Le casse di compensazione cantonali non si pronunciano sul principio, ma
chiedono che il Consiglio federale proceda tempestivamente alla notificazione.
- Le casse di compensazione professionali non si esprimono su questa
disposizione.
- Pro Familia e la FSFM si dichiarano contrarie ad una soluzione tanto restrittiva.
- La COFF è contraria a qualsiasi limitazione del diritto agli assegni familiari per i
figli residenti all'estero, tranne per quanto concerne l'adeguamento al potere d'acquisto previsto dalla LAFam.
- La CFS segnala un’incongruenza che ha origine nella legge sugli stranieri. Se
da un lato questa riconosce al ricongiungimento familiare un auspicato potenziale di integrazione, prevedendone la rapida attuazione, dall’altro lo fa però dipendere da condizioni restrittive. Nei casi in cui il ricongiungimento familiare fosse reso impossibile dalla situazione finanziaria dei genitori, questi si vedrebbero probabilmente rifiutati anche gli assegni familiari a causa del disciplinamento restrittivo dell’OAFami. La COFF raccomanda pertanto di applicare ai figli residenti al di fuori dell’UE/AELS le stesse disposizioni previste per quelli che vivono in uno Stato dell’UE/AELS.