Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 19 pagine
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competenze cantonali o con la libertà organizzativa delle casse. L’articolo 15 (impiego delle eccedenze di liquidazione), pur essendo visto quale intromissione nelle competenze dei Cantoni, è tuttavia giudicato ragionevole in prospettiva di un'armonizzazione formale. Un Cantone propone una nuova formulazione (v. sotto, al n. 33, le considerazioni sull’art. 15).
- Mancando la necessaria base legale, diversi Cantoni chiedono lo stralcio
dell’articolo concernente la possibilità di stabilire regolamentazioni cantonali più favorevoli per le persone prive di attività lucrativa (art. 18).
- La maggior parte dei Cantoni vorrebbe che la Confederazione si assumesse i
costi delle rilevazioni statistiche previste dall’articolo 20. Alcuni partecipanti giudicano troppo dettagliati i dati richiesti e criticano la rilevazione e la comunicazione alla Confederazione dell’ammontare delle spese amministrative.
- Quasi tutti i Cantoni, le casse di compensazione cantonali e professionali e le
associazioni padronali e dei salariati ritengono che per far rispettare il divieto di percepire due volte assegni familiari per lo stesso figlio sia indispensabile creare un registro centrale dei beneficiari e dei figli. La maggioranza è del parere che l'articolo 27 LAFam fornisca la necessaria base legale o chiede che questa venga creata rapidamente.
32 Pareri dei partecipanti non ufficiali
I numerosi pareri spontanei, in gran parte identici e concernenti soprattutto l’organizzazione e il finanziamento delle casse di compensazione per assegni familiari, provengono perlopiù da associazioni professionali o da casse di compensazione per assegni familiari. Esse presentano proposte dello stesso tenore di quelle dei partecipanti ufficiali cui sono vicine (USI, USAM, SwissBanking, Associazione delle casse di compensazione professionali). Nella seguente esposizione dettagliata dei risultati, questi pareri spontanei non saranno pertanto menzionati separatamente. I rimanenti pareri spontanei saranno menzionati separatamente soltanto se contengono critiche o proposte che non sono già state formulate da partecipanti ufficiali.
33 Osservazioni sulle singole disposizioni di ordinanza
Nel seguito sono menzionate le proposte di modifica e le critiche relative alle singole disposizioni. L’approvazione esplicita o tacita sarà menzionata soltanto eccezionalmente nel caso di disposizioni particolarmente controverse. Alcuni partecipanti hanno inoltrato pareri molto particolareggiati chiedendo soprattutto modifiche redazionali ininfluenti sul piano materiale. Questi pareri non saranno riferiti nel dettaglio. Per i particolari si prega di consultare i testi pubblicati su Internet5.
5 I pareri inoltrati possono essere consultati al seguente indirizzo Internet: http://www.bsv.admin.ch/themen/zulagen/00059/01698/index.html?lang=it. I passaggi dei pareri citati in questo rapporto sono stati tradotti dalle altre lingue dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.