Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 19 pagine

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Art. 12 Casse di compensazione per assegni familiari autorizzate (art. 14 LAFam)

VD auspica lo stralcio dell’articolo, ritenendo che violi la sovranità cantonale, e chiede se non sia possibile prevedere che l’autorizzazione sia rilasciata alle casse di compensazione per assegni familiari secondo l’articolo 14 lettera c soltanto a condizione che attuino anche la legislazione cantonale sugli assegni familiari per i lavoratori indipendenti.

Per il PLS questo articolo è superfluo.

L’USAM chiede di inserire nell’articolo una disposizione secondo cui una cassa di compensazione per assegni familiari esaminata e riconosciuta in un Cantone è automaticamente riconosciuta a livello svizzero.

Capoverso 1

SG dubita che sia possibile vietare le casse aziendali nell’OAFami, dal momento che la LAFam non prevede un tale divieto. Il fatto di disporre di una cassa aziendale non è paragonabile alla possibilità prevista da alcuni Cantoni per determinati datori di lavoro di essere esentati dall'obbligo di affiliarsi ad una cassa di compensazione per assegni familiari. GE vuole sapere se la cassa di compensazione per assegni familiari per le amministrazioni e le aziende cantonali sia considerata quale cassa aziendale e quindi non possa più essere riconosciuta. Per evitare malintesi, TI chiede di precisare che il non riconoscimento delle casse aziendali vale anche per le corporazioni pubbliche, segnatamente i Cantoni e la Confederazione.

Capoverso 2

BE e le casse di compensazione cantonali approvano espressamente questa disposizione. BL vorrebbe che l'obbligo di annunciarsi valesse anche per le casse di compensazione per assegni familiari secondo l'articolo 14 lettera a LAFam. VS è contrario alla disparità di trattamento tra le differenti categorie di casse di compensazione e chiede che le casse di compensazione per assegni familiari secondo l’articolo 14 lettera c LAFam siano soggette alle medesime condizioni di riconoscimento cantonali previste per le casse secondo l’articolo 14 lettera a LAFam.

Le casse di compensazione professionali, l’USAM, l’USI e SwissBanking

chiedono lo stralcio dell’ultimo periodo, poiché lo ritengono un’intromissione nell’autonomia finanziaria delle casse. Le casse non devono essere ostacolate da prescrizioni organizzative cantonali nell'esercizio della loro attività. Le casse di

compensazione professionali e interprofessionali attive in Vallese protestano

contro la disparità di trattamento di cui sarebbero vittima rispetto alle casse di compensazione per assegni familiari gestite da casse di compensazione AVS. L'Union valaisanne des arts et métiers propone di rivedere la formulazione di questo capoverso precisando che "ogni impresa è obbligatoriamente affiliata alla cassa professionale (o interprofessionale) riconosciuta nel Cantone in cui ha sede o, in sua mancanza, alla cassa cantonale o ad una cassa professionale svizzera, a condizione di esservi ammessa e di essere membro dell'associazione professionale svizzera". La Fédération des entreprises romandes approva il fatto che le casse di compensazione per assegni familiari gestite dalle casse di compensazione AVS debbano soltanto annunciarsi senza aver bisogno di ottenere il riconoscimento.