Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 19 pagine
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Tra i pareri dei partecipanti non ufficiali citiamo i seguenti:
- La Direzione delle risorse della rete esterna del Dipartimento federale degli
affari esteri chiede che anche i cittadini svizzeri impiegati all’estero dalla
Confederazione, assicurati obbligatoriamente all’AVS conformemente all’articolo 1a capoverso 1 lettera c LAVS, abbiano diritto ad assegni familiari per i loro figli all’estero. Propone dunque l’introduzione del seguente capoverso 2:
“Per i figli domiciliati in Paesi che non hanno concluso un accordo internazionale sono versati assegni familiari se
a) almeno un genitore lavora all’estero al servizio della Confederazione ed è assicurato conformemente all’art. 1a cpv. 1 lett. c LAVS;
b) non sussiste già il diritto ad un assegno familiare all’estero;
c) come l’art. 7 cpv. 1 lett. c;
d) come l’art. 7 cpv. 1 lett. d.”
In caso di concorso di diritti queste persone dovrebbero avere diritto al versamento della differenza.
- La Mission des Evangelischen Brüdervereins segnala il problema dei suoi
dipendenti all’estero, che continuano ad essere assicurati volontariamente all’AVS obbligatoria in virtù dell’articolo 1a capoverso 3 lettera a. I dipendenti impiegati in Paesi che non hanno concluso un accordo internazionale con la Svizzera non avrebbero diritto ad assegni familiari, ma sarebbero comunque tenuti a versare contributi supplementari. Propone dunque:
- di concedere a queste persone l’esenzione dal versamento di contributi fintanto che i figli non hanno diritto a prestazioni oppure
- di prevedere il diritto agli assegni familiari per i figli all’estero delle persone assicurate conformemente all’articolo 1a capoverso 3 lettera a LAVS.
- La Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de compensation propone di
sopprimere il requisito dell’esistenza di un accordo internazionale.
Sia i partecipanti espressamente favorevoli alla soluzione restrittiva che quelli contrari temono che essa causerà ingenti oneri amministrativi ai datori di lavoro e agli organi esecutivi.
Art. 8 Adeguamento degli assegni familiari al potere d’acquisto nello Stato di
domicilio del figlio (art. 4 cpv. 3 e art. 5 cpv. 3 LAFam)
UR, SZ, OW, NW, ZG, SO, AR, GR e le casse di compensazione cantonali
segnalano che la determinazione del Paese di residenza del figlio causerebbe oneri amministrativi sproporzionati rispetto ai risparmi conseguiti e che, procedendo tempestivamente alle necessarie notificazioni, la disposizione concernente l’adeguamento al potere di acquisto diverrebbe superflua. ZH e l’USAM sono del parere che per una questione di costi sarebbe meglio definire quattro gruppi. AR e TG preferirebbero invece due gruppi per semplificare il sistema. TI propone di cambiare la rubrica in “Figlio all’estero; importo dell’assegno” e di non ripartire i Paesi in varie categorie, ma, Conformemente alla sua prassi, di adeguare l’importo degli assegni familiari direttamente al potere d’acquisto del Paese di residenza del figlio. VD propone di arrotondare al franco superiore l’importo dell’assegno adeguato.
Le casse di compensazione cantonali chiedono una semplificazione delle disposizioni di ordinanza concernenti l’esportazione degli assegni.
Il PSS chiede che per i figli residenti in Paesi dove il potere d’acquisto corrisponde ad un terzo del potere di acquisto in Svizzera sia versata la metà dell’importo minimo