Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 19 pagine
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Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Assegno di formazione (art. 3 cpv. 1 lett. b LAFam)
Capoverso 1
ZH, SH e AI si chiedono come sia disciplinato il diritto agli assegni di formazione in caso di interruzione degli studi. TG suppone che in quel caso valga la prassi attualmente vigente nell’AVS per le rendite per figli e per orfani.
Capoverso 2
SG critica la mancanza di una base legale per questo limite di reddito di per sé ragionevole. GR rifiuta il limite di reddito. Se però si decidesse di mantenerlo, propone quale alternativa di riferirsi al "reddito da lavoro annuo soggetto a contribuzione AVS del figlio”. ZH chiede di precisare se il reddito determinante sia quello lordo o quello netto.
Per PPD, Pro Familia e FSFM il limite di reddito è troppo basso. Dello stesso avviso sono il PSS, il PCS e Travail.Suisse, che propongono di fissarlo ad una volta e mezzo l'importo della rendita massima completa di vecchiaia dell'AVS. La COFF è contraria ad un limite di reddito. Se tuttavia si decidesse di non rinunciarvi, andrebbe adottato il disciplinamento previsto nell’AVS per il diritto alle rendite per i figli e per orfani, che è più favorevole agli interessati. Anche l’Unione svizzera degli
universitari e la Federazione svizzera delle associazioni giovanili ritengono
troppo basso il limite di reddito e stimano che per gli studenti il costo della vita possa raggiungere i 2'400 franchi.
L’USAM giudica il limite di reddito troppo elevato e propone di fissarlo a tre quarti della rendita massima completa di vecchiaia dell’AVS.
Art. 2 Assegno di nascita (art. 3 cpv. 2 e 3 LAFam)
Lettera b
JU rifiuta il termine di attesa e vorrebbe che il diritto non dipendesse dal domicilio della madre, bensì dal domicilio o dalla dimora abituale del beneficiario dell’assegno oppure del figlio al momento della nascita.
Per VD le restrizioni stabilite in questa disposizione, più severe di quella figurante nella legge, non rispettano la competenza residua lasciata ai Cantoni dalla LAFam. La disposizione è troppo restrittiva e il diritto all'assegno di nascita andrebbe esteso anche ai lavoratori distaccati all’estero. L’USS è del parere che l’assegno di nascita dovrebbe essere esportato negli Stati dell’UE/AELS se questi garantiscono la reciprocità.
Capoverso 3
LU vorrebbe che questa disposizione fosse interpretata e precisata nel senso che, qualora il primo avente diritto agli assegni familiari non abbia diritto all’assegno di nascita poiché la legislazione cantonale applicabile non lo prevede, un altro Cantone non è tenuto a versare l’intero assegno di nascita a titolo di importo differenziale. Questo penalizzerebbe i Cantoni che hanno introdotto un assegno di nascita. L’UDC chiede lo stralcio di questo capoverso per garantire la libertà d’azione dei Cantoni.