Rapporto sui risultati

Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 19 pagine

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I 59 partecipanti non ufficiali sono:

- 43 associazioni padronali, professionali o dei settori economici;

- 4 datori di lavoro con dipendenti in tutta la Svizzera e anche all'estero;

- 8 casse di compensazione per assegni familiari e

- 4 altre organizzazioni.

2 Oggetto del testo in consultazione

Il disegno di ordinanza disciplina nel dettaglio le condizioni del diritto materiali (assegni di formazione, di nascita e di adozione; diritto per i figliastri e gli affiliati). Il diritto per i figli residenti all’estero è limitato ai casi in cui sussiste un obbligo all’esportazione delle prestazioni nel Paese di residenza del bambino in virtù di convenzioni internazionali. In caso di impedimento al lavoro senza colpa del lavoratore, la durata del diritto agli assegni familiari dopo l’estinzione del diritto al salario è stabilita con un rinvio al diritto delle obbligazioni. Il progetto prevede anche alcune disposizioni concernenti le casse di compensazione per assegni familiari e precisa il diritto delle persone prive di attività lucrativa agli assegni familiari.

I destinatari sono stati espressamente invitati a pronunciarsi sulla data di entrata in vigore.

3 Risultati della procedura di consultazione

31 Valutazione complessiva e riassunto dei punti più controversi

- Praticamente tutti i partecipanti giudicano positivamente il disciplinamento

uniforme delle condizioni del diritto e l’analogia con le disposizioni dell’AVS.

- La data prevista per l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2009, è considerata da tutti

i Cantoni (tranne da VS, che vorrebbe una data posteriore) un obiettivo realistico, ma ambizioso, considerato il poco tempo a disposizione. Solo pochi partiti ed organizzazioni auspicano una data anteriore.

- La soluzione restrittiva concernente il pagamento di assegni familiari per figli

all’estero (art. 7) è approvata da 12 Cantoni ed espressamente respinta da 3 Cantoni. 11 Cantoni, due dei quali prevedono già oggi una soluzione restrittiva nella propria legislazione sugli assegni familiari, non si esprimono esplicitamente su questo punto. I Partiti dell'Assemblea federale che hanno inoltrato un parere si sono espressi come segue: l’UDC, il PCS e il PLS approvano il disciplinamento restrittivo, il PPD esprime qualche dubbio in proposito e il PSS lo respinge. Il PLR non si pronuncia. Quanto agli altri partecipanti ufficiali invitati alla consultazione, si rimanda al numero 33 del presente rapporto.

- Il disciplinamento previsto per la prosecuzione del pagamento degli assegni

familiari in caso di estinzione del diritto al salario (art. 10) è giudicato troppo complicato (v. sotto, al n. 33, le considerazioni sull’art. 10).

- Per quanto concerne l’organizzazione e il finanziamento delle casse di

compensazione per assegni familiari, i datori di lavoro chiedono una riduzione degli oneri amministrativi di attuazione. In quest’ambito, non si dovrebbe limitare la libertà organizzativa delle casse. Gli articoli 13 (finanziamento delle casse di compensazione per assegni familiari) e 14 (aliquota di contribuzione massima) sono respinti anche dalla maggioranza dei Cantoni, poiché interferiscono con le