Rapporto sui risultati
Consultazione 2006/88: Ordinanza sugli assegni familiari (ordinanza sugli assegni familiari, OAFami) · 19 pagine
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Art. 13 Finanziamento delle casse compensazione per assegni familiari (art. 15 LAFam)
LU propone di aggiungere il seguente capoverso: "Le spese amministrative e i contributi destinati a coprirle vanno contabilizzati separatamente".
Capoverso 1
VD propone l'aggiunta seguente: "La riserva di fluttuazione di una cassa deve essere conforme alla legislazione del Cantone in cui è situata la sede principale".
Le casse di compensazione cantonali non si esprimono in merito a questa
disposizione. Le casse di compensazione professionali, l'USAM e l'USI
propongono di anteporre "eventuale" a "compensazione degli oneri", per rendere chiaro che i Cantoni non hanno l'obbligo, ma soltanto la competenza di prevedere una compensazione degli oneri. Per il PLS la disposizione è superflua. La SIC Svizzera chiede di precisare che la compensazione degli oneri è applicabile unicamente all'importo degli assegni cantonali.
Capoverso 2
SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, SH e GR vorrebbero stralciare questa disposizione, poiché la ritengono in contrasto con l'articolo 16 LAFam. Anche AR segnala questo problema. NE e JU propongono di fare salva l'applicazione del diritto cantonale.
Capoverso 3
Per FR questa disposizione è inopportuna, poiché non tiene conto del diritto cantonale vigente e in particolare di un'eventuale compensazione degli oneri. SH e AI sono del parere che questa disposizione non debba figurare nell'OAFami, poiché è priva di una base legale e costituisce un'intromissione nelle competenze dei Cantoni.
Per BE una riserva di fluttuazione del 20 % non basta. La riserva minima dovrebbe essere del 50 %. Il 20 % è insufficiente anche secondo VD, che propone un minimo del 40 %. TI auspica che il massimo sia fissato attorno al 50 %. JU chiede che il livello della riserva di fluttuazione di un istituto sia stabilito Cantone per Cantone. Il PCS e Travail.Suisse ritengono il 100 % troppo elevato e pensano che la riserva massima dovrebbe essere fissata al 50 per cento. La SIC Svizzera è del parere che l'ammontare della riserva di fluttuazione debba essere stabilito in funzione dei rischi.
Art. 14 Fissazione dell’aliquota di contribuzione massima (art. 16 LAFam)
ZH, NW, SO, AI e TG vorrebbero stralciare questa disposizione, poiché limita la libertà d'azione dei Cantoni. SZ e NW ritengono che i Cantoni debbano fissare l'aliquota di contribuzione applicabile e non soltanto quella massima. Per AR, GR e AG questa disposizione è fuori luogo, poiché il diritto costituzionale prevede che le disposizioni che impongono oneri al cittadino devono sempre essere sancite a livello di legge. VD giudica inutile questa disposizione, poiché disciplina una questione di competenza dei Cantoni. GE fa presente il proprio sistema di finanziamento, che prevede un'aliquota di contribuzione unica per tutte le casse di compensazione per assegni familiari e una compensazione degli oneri, e chiede se sia compatibile con la nuova legge federale. SO chiede di precisare che i Cantoni devono adempiere a