Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/103: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 24 pagine

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2.10 Espulsione

Art. 69 cpv. 3 e 4 (nuovi)

3 La competente autorità può differire l'espulsione per un periodo adeguato se ciò è necessario in considerazione di circostanze particolari, come ad esempio problemi di salute o l'assenza di possibilità di trasporto. La competente autorità consegna allo straniero una conferma del differimento dell’espulsione.

4 Prima di espellere uno straniero minorenne non accompagnato, la competente autorità si accerta che questi sarà ricondotto ad un membro della sua famiglia, a un tutore o presso strutture di accoglienza nello Stato di rimpatrio.

Capoverso 3

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH Partiti: I Verdi, PLR, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARI-TAS Neuchâtel, CP, GDS, CFM, FER, HEKS, JP, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ASUSC, ACNUR, USCEA.

Rifiuto Partiti: UDC

Osservazioni

FSA: Qui il termine «espulsione» non appare adeguato in quanto previsto principalmente per il Codice penale e le procedure penali, ovvero nel quadro di procedure giudiziarie. Il termine di «rinvio forzato», previsto peraltro dall’articolo 25 Cost., è indubbiamente più appropriato.

Capoverso 4

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH Partiti: I Verdi, PLR, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARI-TAS Neuchâtel, CP, GDS, CFM, FER, HEKS, JP, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ASUSC, ACNUR, USCEA.

Rifiuto Cantoni: GL Partiti: UDC

Osservazioni

GL: Nella versione tedesca, l’avamprogetto va oltre le esigenze formulate dalla direttiva sul rimpatrio. Secondo la direttiva è sufficiente accertarsi («sich vergewissern») che siano adempite le condizioni, mentre l’avamprogetto esige che tali condizioni siano garantite («Sicherstellung»). Nella forma proposta, la disposizione è difficilmente realizzabile o può esserlo soltanto con un dispendio sproporzionatamente elevato. Spetta anzitutto allo Stato d’origine occuparsi dei propri cittadini e in particolare rendere possibile la consegna del minorenne non accompagnato presso strutture di accoglienza. Va pertanto ripresa la formulazione della direttiva. In italiano tale problema non esiste, visto che l’avamprogetto parla, come la direttiva, della necessità di «accertarsi».

CARITAS Svizzera: L’articolo 69 capoverso 4 LStr va completato, precisando che l’autorità tenuta ad accertarsi che il minorenne non accompagnato continuerà a beneficiare di adeguate misure di protezione anche nello Stato di rimpatrio è la competente autorità tutoria.

CFM: Nel quadro della trasposizione della direttiva nel diritto nazionale, il coordinamento delle misure tutorie con le autorità dello Stato d’origine nel contesto dell’allontanamento di richiedenti l’asilo minorenni non accompagnati dev’essere sancito nella legge.