Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/103: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 24 pagine

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2.5 Allontanamento senza formalità

Art. 64c Allontanamento senza formalità (nuovo)

1 Lo straniero è allontanato senza formalità se:

a. è riammesso in un altro Stato Schengen in virtù di un accordo di riammissione vigente al momento dell'entrata in vigore della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (direttiva sul rimpatrio);

b. è segnalato nel Sistema d'informazione Schengen per essersi visto negare l'entrata conformemente all'articolo 13 del codice frontiere Schengen.

2 Su richiesta immediata dello straniero è rilasciata una decisione mediante modulo standard.

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH Partiti: I Verdi, PLR, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARI-TAS Neuchâtel, CP, GDS, CFM, FER, HEKS, JP, FSA, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ACNUR, USCEA.

Rifiuto Partiti: UDC

Osservazioni SG: Nel quadro dell’allontanamento (eccezionalmente) senza formalità secondo l’articolo 64c LStr sottoposto a consultazione dovrebbe essere chiarito il rapporto con la presa in carico secondo la procedura Dublino. Attualmente, in presenza di un riscontro Eurodac, stando alla Direzione della sicurezza a Bregenz occorre avviare una procedura Dublino, anche se la persona in questione può essere allontanata secondo una procedura semplice conformemente all’accordo di riammissione tuttora vigente con l’Austria. GDS: Sotto un profilo sistematico sarebbe logico far precedere l’articolo 64c dall’articolo 64e (Obblighi dopo la notifica della decisione di allontanamento).

2.6 Termine di partenza e esecuzione immediata

Art. 64d Termine di partenza e esecuzione immediata (nuovo)

1 Con la decisione di allontanamento è fissato un termine di partenza adeguato tra sette e trenta giorni. Se lo esigono circostanze particolari, come ad esempio la situazione familiare o una durata del soggiorno prolungata, è fissato un termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza.

2 L'allontanamento può essere eseguito immediatamente o può essere fissato un termine di partenza inferiore a sette giorni se:

a. lo straniero espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;

b. indizi concreti fanno temere che lo straniero intende sottrarsi all’allontanamento;

c. la domanda di rilascio del permesso è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;

d. lo straniero è riammesso in un altro Stato Schengen in virtù di un accordo di riammissione vigente al momento dell'entrata in vigore della direttiva sul rimpatrio, il 13 gennaio 2009 (art. 64a cpv. 2 lett. a);

e. lo straniero è segnalato nel Sistema d'informazione Schengen per essersi visto negare l'entrata conformemente all'articolo 13 del codice frontiere Schengen (art. 64b cpv. 2 lett. b);

f. lo straniero è allontanato in virtù degli accordi d'associazione a Dublino (art. 64a).

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH Partiti: PLR, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARI-TAS Neuchâtel, CP, CFM, FER, HEKS, FSA, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ASUSC, ACNUR, USCEA.