Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/103: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 24 pagine
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Rifiuto
Partiti: I Verdi, UDC
Cerchie interessate: GDS, FSA
Osservazioni
BS: Tra le circostanze particolari ai sensi della presente disposizione figurano anche i problemi di salute. Ciò è menzionato nel rapporto esplicativo ma non è sancito dalla legge.
SO: L’estensione dei termini di partenza andrebbe concessa solo in casi eccezionali. Il termine di partenza assai esiguo (30 giorni) previsto dalla direttiva sul rimpatrio comporta il rischio che le disposizioni derogatorie divengano la regola. Appare pertanto necessaria una disciplina uniforme per lo meno a livello di istruzione.
VD: Articolo 64d capoverso 2 lettera c: In quali ipotesi una domanda di permesso di dimora è manifestamente infondata o fraudolenta? Nell’ordinanza d’esecuzione dovrebbero figurare esempi. La decisione deve precisare che la domanda è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta? La decisione dev’essere passata in giudicato ed esecutiva?
PSS, OSAR, ai, CRS, ACNUR: La disposizione va completata per lo meno per quanto riguarda le deroghe menzionate esplicitamente nella direttiva (figli in età scolastica, altri legami familiari e sociali).
I Verdi, GDS: In linea di principio la legge non dovrebbe prevedere l’esecuzione immediata.
ASUSC: Il legislatore non dovrebbe riconoscere quale motivo di proroga del termine (motivo familiare) una procedura futura o già avviata in vista del matrimonio oppure in vista della registrazione di un’unione domestica.
FSA: Ad articolo 64d capoverso 2 lettera a: Dopo «costituisce una minaccia» occorre aggiungere il termine «grave» per garantire la simmetria e la coerenza con l’articolo 67 LStr. Ad articolo 64d capoverso 2 lettera b: Dopo «temere» occorre aggiungere «fortemente». Semplici timori non devono infatti essere considerati sufficienti per giustificare una misura tanto restrittiva.
2.7 Obblighi dopo la notifica della decisione di allontanamento
Art. 64e Obblighi dopo la notifica della decisione di allontanamento (nuovo)
Dopo la notifica della decisione di allontanamento la competente autorità può obbligare lo straniero in particolare a:
a. presentarsi regolarmente a un'autorità;
b. fornire adeguate garanzie finanziarie;
c. depositare documenti di viaggio.
Approvazione
Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH Partiti: I Verdi, PLR, PSS
Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARI-TAS Neuchâtel, CP, GDS, CFM, FER, CE R+EA, HEKS, JP, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ACNUR, USCEA.
Rifiuto Partiti: UDC
Osservazioni
GR: Occorre chiarire se le garanzie finanziarie possono essere prelevate in vista dell'esecuzione dell’obbligo di partenza oppure solo per l’eventuale copertura delle spese di alloggio e di partenza.
SO: Non è chiaro se le misure previste all’articolo 64e LStr siano in grado di diminuire il rischio di fuga.