Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/103: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 24 pagine

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Osservazioni

SO: Prende atto della riduzione della durata massima della carcerazione. Da anni l’ottenimento dei documenti costituisce il principale problema nell’esecuzione degli allontanamenti. Inoltre si assiste a una complessità crescente dei casi. Sempre più persone si mostrano renitenti, per cui ci si deve attendere un numero sempre maggiore di casi in cui viene raggiunta la durata massima della carcerazione.

VD: La riduzione della durata massima della carcerazione da 24 a 18 mesi non è un problema per il Cantone di Vaud in quanto sinora non è mai stato necessario trattenere nessuno così a lungo.

ACNUR: Nella legge manca l’indicazione secondo cui la carcerazione costituisce in ogni caso l’ultima ratio, per analogia a quanto previsto nell’articolo 15 della direttiva sul rimpatrio. Una durata massima di 12 mesi per i minori è nettamente superiore a quanto richiesto dall’articolo 17 della direttiva («periodo adeguato il più breve possibile»).

FSA: Il termine «carcerazione» è impiegato anche nelle leggi penali e non è adeguato al contesto. La direttiva europea utilizza a giusto titolo il termine di «trattenimento». Si tratta di una distinzione non semantica: la direttiva impone infatti agli Stati di non mischiare i detenuti di diritto comune alle persone trattenute in vista dell’allontanamento.

PLR: Nel quadro della revisione della legge sull’asilo e della legge sugli stranieri, una forte maggioranza del Parlamento e successivamente anche del Popolo ha optato per una durata massima della carcerazione di 24 mesi. È sconcertante osservare come il risultato di quest’ampia discussione politica venga invalidato già dopo così breve tempo.

UDC: Occorre respingere con forza la riduzione della durata massima della carcerazione da 18 a 24 mesi, richiesta dalla direttiva sul rimpatrio. Tale riduzione, infatti, violerebbe una chiara decisione popolare e accrescerebbe di nuovo nettamente il rischio che i richiedenti l’asilo respinti si rendano irreperibili.

TAF: Propone di tralasciare l’aggiunta «con il consenso dell’autorità giudiziaria cantonale». Dai documenti in consultazione infatti non risulta né una speciale esigenza in tal senso né il motivo per cui ciò sarebbe necessario. Peraltro l’articolo 80 capoverso 2 LStr prevede già un controllo giudiziario.

2.16 Condizioni di carcerazione

Art. 81 Condizioni di carcerazione

1I Cantoni provvedono affinché una persona in Svizzera, designata dallo straniero incarcerato, sia informata. Lo straniero incarcerato può comunicare verbalmente e per scritto con il rappresentante legale.

2La carcerazione è eseguita in locali adeguati. Lo straniero incarcerato dev'essere alloggiato separatamente da persone in carcerazione preventiva o che scontano una pena. Per quanto possibile, gli è offerta un’occupazione adeguata.

3Le condizioni di carcerazione devono tenere conto delle esigenze delle persone bisognose di protezione, dei minori e delle famiglie. Vanno osservati in particolare gli articoli 16 e 17 della direttiva sul rimpatrio.

Capoverso 1

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH Partiti: I Verdi, PLR, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARI-TAS Neuchâtel, CP, GDS, CFM, FER, CE R+EA, HEKS, JP, SIC Svizzera, FSA, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ASUSC, ACNUR,USCEA

Rifiuto Partiti: UDC