Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/103: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 24 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 15Fedlex · Rapporto sui risultati
ACNUR: Dato che il recepimento della direttiva sul rimpatrio comprende anche le «decisioni Dublino», non è opportuno trattare tali decisioni all’articolo 64d (cpv. 2 lett. f). Perlomeno si dovrebbe rinunciare, nell’articolo 67 capoverso 1 lettera a LStr, al rinvio all’articolo 64 capoverso 2 lettera f LStr.
TAF: Il capoverso 1 riguarda i divieti d’entrata che devono essere imperativamente disposti conformemente alla direttiva sul rimpatrio (non vi è libertà d’apprezzamento). Secondo il capoverso 5, per motivi umanitari o altri motivi importanti è possibile prescindere dalla disposizione di un divieto d'entrata. Non è chiaro come tale disposizione vada intesa in rapporto ai capoversi 1 e 2. Se si riferisce al capoverso 1, è reintrodotta la libertà d’apprezzamento. È altresì incomprensibile che in una situazione come quella descritta al capoverso 1 debba per principio essere disposto un divieto d’entrata, mentre nel quadro di un divieto d’entrata secondo il capoverso 2, ad esempio per una grave violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici, sia data una libertà d’apprezzamento.
Capoverso 2
Approvazione
Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH Partiti: I Verdi, PLR, PSS
Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARI-TAS Neuchâtel, CP, CFM, FER, CE R+EA, HEKS, JP, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ACNUR, USCEA.
Rifiuto Partiti: UDC Cerchie interessate: FSA Tribunali federali: TAF
Osservazioni
FSA: Articolo 67 capoverso 2 lettera b: è scioccante che il semplice fatto di aver causato spese di aiuto sociale possa giustificare il divieto d’entrata. Una tale disposizione è peraltro contraria allo spirito e al tenore degli articoli 16 paragrafo 3, 17 paragrafo 3 e 17 paragrafo 4 della direttiva, la quale obbliga gli Stati a fornire aiuto alle persone che ne hanno bisogno. È inaccettabile associare tale aiuto a una sanzione nei confronti di chi ne beneficia. Tale regola è altresì contraria alla giurisprudenza del Tribunale federale in materia di applicazione dell’articolo 8 CEDU (DTF 2511 633; Jdt 2001 I 335).
TAF: Risulta difficilmente comprensibile come, in una fattispecie secondo il capoverso 1, in linea di principio vada disposto il divieto d’entrata, mentre nel quadro di un divieto d’entrata secondo il capoverso 2, dovuto ad esempio a una violazione grave della sicurezza e dell’ordine pubblici, sia data una libertà d’apprezzamento.
TAF: Vista la formulazione chiara («divieto d'entrata nei confronti di uno straniero allontanato»), ad eccezione dei divieti d’entrata emanati da fedpol, in avvenire non sarà più possibile emanare un divieto d’entrata nei confronti di uno straniero che ha violato la sicurezza e l’ordine pubblici e che ha lasciato autonomamente la Svizzera, senza essere oggetto di una decisione d’allontanamento. Ciò è tuttavia possibile secondo la legislazione vigente. Vi è da chiedersi se tale cambiamento sia intenzionale. In ogni caso la direttiva non esige che il divieto d’entrata possa generalmente essere disposto solo in combinazione con un allontanamento.
Capoverso 3
Approvazione
Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH Partiti:, PLR, PSS
Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARI-TAS Neuchâtel, CP, CFM, FER, CE R+EA, HEKS, JP, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ACNUR, USCEA.