Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/103: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 24 pagine

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2.14 Carcerazione cautelativa

Art. 78 cpv. 2

La carcerazione può durare un mese. Con il consenso dell’autorità giudiziaria cantonale può essere prorogata di due mesi se lo straniero persiste nel suo comportamento e si ostina a non voler lasciare il Paese. È fatto salvo l’articolo 79.

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH Partiti: PLR, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARI-TAS Neuchâtel, CP, CFM, FER, CE R+EA, HEKS, JP, SIC Svizzera, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ASUSC, ACNUR,USCEA

Rifiuto

Partiti: I Verdi, UDC

Cerchie interessate: GDS

Osservazioni VD: Nella versione francese, il commento menziona erroneamente l’articolo 97 anziché l’articolo 79 LStr. Nel commento risulta peraltro incomprensibile l’apparente contraddizione in merito alla carcerazione cautelativa, a cui, da un lato, non sarebbe applicabile una durata massima, ma che dall’altro potrebbe come sinora protrarsi per al massimo 18 mesi. PSS, OSAR, ai: È perlomeno incerto se lo scopo della carcerazione cautelativa sia coperto dall’articolo 15 della direttiva sul rimpatrio. Occorre verificare nuovamente e approfonditamente l’ammissibilità della carcerazione cautelativa. GDS: La carcerazione cautelativa non è conciliabile con la direttiva sul rimpatrio e va pertanto stralciata dalla legge riveduta. I Verdi: Il titolo del capo IV «Trattenimento ai fini dell’allontanamento» e l’articolo 15 paragrafo 1 della direttiva sul rimpatrio significano chiaramente che l’ordine giuridico europeo non ammette una carcerazione cautelativa come quella prevista dall’articolo 78 LStr vigente. Nella legge riveduta, la carcerazione cautelativa va pertanto stralciata.

2.15 Durata massima della carcerazione

Art. 79 Durata massima della carcerazione

La carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto secondo gli articoli 75–77 e la carcerazione cautelativa secondo l’articolo 78 non possono, assieme, durare più di sei mesi. Con il consenso dell’autorità giudiziaria cantonale, la durata massima della carcerazione può essere prorogata per un periodo limitato non superiore ad altri 12 mesi o, se si tratta di minori tra i 15 e i 18 anni, non superiore ad altri sei mesi, se:

a. lo straniero non coopera con l'autorità competente;

b. la trasmissione dei documenti necessari alla partenza da parte di Stati non vincolati dall’accordo d’associazione a Schengen è ritardata.

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH Partiti: I Verdi, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARI-TAS Neuchâtel, CP, GDS, CFM, FER, HEKS, JP, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ASUSC, USCEA

Rifiuto Cantoni:

Partiti: PLR, UDC

Cerchie interessate: FSA, ACNUR Tribunali federali: TAF