Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/103: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 24 pagine

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2 Modifiche della LStr

2.1 Controlli delle persone alla frontiera

Art. 7 cpv. 2

Il Consiglio federale disciplina i controlli delle persone alla frontiera che possono essere effettuati giusta gli accordi d'associazione a Schengen. Se l'entrata in Svizzera non è autorizzata, l'autorità competente per il controllo di confine emana una decisione di allontanamento secondo l'articolo 64.

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG Partiti: I Verdi, PLR, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARI-TAS Neuchâtel, CP, GDS, CFM, FER, CE R+EA, HEKS, JP, FSA, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ACNUR, U-SCEA

Rifiuto Cantoni: ZH Partiti: UDC

Osservazioni SG: All’articolo 7 capoverso 2 LStr, nella versione tedesca è prevista la formulazione «... nach diesen Abkommen ...». Manca un riferimento chiaro e non risulta comprensibile di quali accordi si tratta (il problema non esiste nella versione italiana, la quale specifica «...giusta gli accordi d’associazione a Schengen»). ZH: Occorre sopprimere il secondo periodo in modo da equiparare gli interventi in occasione dei controlli di confine alla frontiera interna agli altri interventi all’interno del Paese; la decisione di allontanamento è emanata dalla competente autorità cantonale di migrazione (art. 64 LStr). In caso di reintroduzione temporanea dei controlli di confine alla frontiera interna dev’essere applicata la medesima procedura prevista per le frontiere esterne (art. 65 LStr; emanazione della decisione d’allontanamento da parte dell’UFM).

2.2 Decisione di allontanamento

Art. 64 Decisione di allontanamento

1 Le autorità competenti allontanano dalla Svizzera lo straniero mediante decisione se:

a. non è in possesso del necessario permesso;

b. non adempie o non adempie più le condizioni d’entrata (art. 5);

c. il permesso è negato, revocato o non è prorogato.

2 Lo straniero che dispone di un titolo di soggiorno valido di un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen è esortato senza formalità a recarsi senza indugio in tale Stato. In caso di mancata osservanza di questa esortazione è emanata una decisione di cui al capoverso 1. Se motivi di sicurezza o ordine pubblici o di sicurezza interna o esterna impongono la sua immediata partenza, è emanata una decisione senza previa esortazione.

3 Il ricorso contro le decisioni di cui al capoverso 1 lettere a e b deve essere presentato entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L’autorità di ricorso decide entro dieci giorni sulla restituzione dell’effetto sospensivo.

4 Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda gli interessi degli stranieri minorenni non accompagnati durante la procedura di allontanamento.

Capoverso 1

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH Partiti: I Verdi, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARI-TAS Neuchâtel, CP, GDS, CFM, FER, CE R+EA, HEKS, JP, FSA, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ACNUR, U-SCEA.

Rifiuto