Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/103: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 24 pagine
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Cantoni: SG
Partiti: UDC, PLR
Osservazioni
AG, BE, BL, GE, GR, NE, SO, SZ, UCS: La procedura formale accrescerà l’onere in termini di personale e di finanze a carico delle autorità cantonali.
CP: Le modifiche della LStr e della LAsi implicheranno oneri supplementari per i Cantoni chiamati a realizzare le nuove disposizioni imposte dalla direttiva nel loro settore di competenza. Il rapporto esplicativo presentato per la consultazione non valuta tuttavia tali oneri supplementari. A nostro avviso si tratta tuttavia di una questione tutt'altro che secondaria, sulla quale il Consiglio federale dovrà chinarsi in collaborazione con le autorità cantonali.
PLR: La sostituzione dell’allontanamento senza formalità mediante una procedura formale è un ulteriore esempio di burocratizzazione e ulteriore complicazione delle procedure. Le procedure complicate vanno respinte, in particolare poiché generano spese supplementari inutili.
SG: Il tenore dell’articolo 64 capoverso 1 lettera c LStr può essere inteso anche come la possibilità di impugnare, oltre l’esecuzione dell’allontanamento, anche la decisione vera e propria di revoca o rifiuto del permesso. La disposizione va pertanto soppressa e occorre rinunciare ad abrogare l’articolo 66 LStr. (Messaggio, la lett. c corrisponde all’art. 66 cpv. 1 LStr nella vecchia versione.)
Capoverso 2
Approvazione
Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SG, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH Partiti: I Verdi, PSS, PLR
Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARI-TAS Neuchâtel, CP, GDS, CFM, FER, HEKS, JP, FSA, FCPS, OSAR, USDC, FSM, CRS, ACNUR, USCEA.
Rifiuto Cantoni: SO Partiti: UDC
Osservazioni
GE: Le modalità d’applicazione di questa disposizione, che consente di esortare senza formalità uno straniero a lasciare la Svizzera, andranno precisate a livello d’ordinanza. Sarebbe opportuno conservare il sistema di consegna di una carta di partenza, grazie al quale è possibile conservare una prova di tale esortazione senza formalità e controllare la partenza. Occorrerà peraltro precisare le autorità federali e cantonali abilitate a formulare tale esortazione, ovvero la polizia, le autorità migratorie, il corpo delle guardie di confine ecc.
SO: La nuova disciplina prevista all’articolo 64 capoverso 2 LStr prevede la possibilità, in una prima fase, di esortare senza formalità uno straniero il cui soggiorno è irregolare e che dispone di un titolo di soggiorno valido in un altro Stato Schengen a lasciare la Svizzera. Tale modo di procedere non ha senso in caso di persone già oggetto di un divieto d’entrare in Svizzera. Occorre altresì introdurre un meccanismo di controllo efficace.
VD: La disposizione di cui all’articolo 64 capoverso 2 secondo periodo dovrebbe precisare entro quale termine dev’essere emanata la decisione.
Capoverso 3
Approvazione
Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH Partiti: PSS, PLR
Cerchie interessate: CP, FER, FSA, FCPS, FSM