Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/103: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 24 pagine

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2.8 Traduzione della decisione di allontanamento

Art. 64f Traduzione della decisione di allontanamento (nuovo)

1La competente autorità garantisce che, su richiesta, la decisione di allontanamento sia tradotta per scritto o oralmente in una lingua comprensibile o presumibilmente comprensibile alla persona straniera. Se la decisione di allontanamento è notificata tramite il modulo standard secondo l’articolo 64b, la traduzione non è effettuata. Allo straniero è consegnato un foglio informativo che spiega la decisione di allontanamento.

Approvazione

Cantoni: AI, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partiti: PLR, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARI-TAS Neuchâtel, CP, CFM, FER, HEKS, JP, OSAR, USDC, FSM, CRS, USCEA.

Rifiuto

Cantoni: AG, GL, SO

Partiti: UDC, I Verdi

Cerchie interessate: GDS, FCPS, ACNUR

Osservazioni

AG: L’articolo 12 paragrafo 2 della direttiva sul rimpatrio non chiede di tradurre l’intera decisione di allontanamento, bensì solo i principali elementi (inserire nella legge) delle decisioni connesse al rimpatrio. Occorre adeguare l’articolo 64f LStr, analogamente all’articolo 45 LAsi, affinché i principali elementi e informazioni della decisione possano essere comunicati, sotto forma di foglio informativo, in una lingua comprensibile all’interessato anche nel quadro degli allontanamenti non notificati mediante modulo standard.

BS: I commenti prevedono che il foglio informativo venga tradotto nelle lingue dei principali Paesi d’origine degli stranieri che entrano irregolarmente in Svizzera. Se uno straniero la cui entrata o il cui soggiorno è irregolare non capisce nessuna di queste lingue, non è precisato in che modo egli vada informato del contenuto e della portata della decisione di allontanamento, né è chiaro se la modalità scelta sia consona al diritto di essere sentiti ai sensi dell’articolo 29 Cost.

GE: Secondo la presente disposizione, l’obbligo di tradurre le decisioni di allontanamento (su domanda dell’interessato) sembra concernere tutti i tipi di decisione emanati dalle autorità migratorie (tra cui le decisioni emanate in applicazione dell’art. 64 cpv. 1 lett. c, che corrisponde all’attuale art. 66 LStr). Sarebbe opportuno che la Confederazione mettesse le traduzioni degli argomenti giuridici tipo maggiormente utilizzati nel quadro delle decisioni di allontanamento a disposizione dei Cantoni, che potranno adeguarle caso per caso. Il tutto nelle lingue dei 50 principali Paesi di provenienza degli stranieri che entrano illegalmente, com’è il caso del foglio informativo fornito attualmente dall’UFM ai migranti.

GL: Il previsto obbligo di tradurre le decisioni d’allontanamento in una lingua che si può supporre sia capita dall’interessato va respinto. Occorre mantenere la prassi attuale e consentire all’autorità che emana la decisione di servirsi della lingua ufficiale locale. La prescrizione proposta provocherebbe molteplici controversie circa la notifica conforme al diritto e quindi vincolante delle decisioni di allontanamento. Deve bastare che la decisione, emanata nella lingua ufficiale del luogo in cui si trova l’autorità emittente, venga notificata in inglese.

GR: Si deve partire dall’idea che il DFGP/UFM elabori il modulo standard e il foglio informativo, e li metta poi a disposizione dei Cantoni nelle varie lingue.

SO: Secondo l’articolo 12 paragrafo 3 della direttiva sul rimpatrio, gli Stati membri possono decidere di rinunciare alla traduzione e di tenere a disposizione i fogli informativi unicamente nelle cinque lingue più frequentemente utilizzate o comprese. Una tale disciplina va respinta in quanto non conforme alle garanzie costituzionali. Visti i termini assai brevi, ciò equivarrebbe di fatto a negare agli interessati l’accesso ai rimedi giuridici.

I Verdi, GDS: Deve assolutamente essere garantita la traduzione in una lingua comprensibile all’interessato. Questi deve altresì essere informato della possibilità di ricorrere.