Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/103: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 24 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 14Fedlex · Rapporto sui risultati
FCPS: La notifica delle decisioni d’allontanamento mediante foglio informativo tradotto in sole cinque lingue non adempie il criterio della comprensibilità. Vi è inoltre da chiedersi come sia possibile in tal modo spiegare in maniera comprensibile la decisione d’allontanamento a una persona analfabeta. ACNUR: La decisione dev’essere notificata in una lingua comprensibile e non «presumibilmente comprensibile» alla persona straniera.
2.9 Divieto d'entrare in Svizzera
Art. 67 Divieto d'entrare in Svizzera
1 L'Ufficio federale dispone un divieto d'entrata nei confronti di uno straniero allontanato se:
a. non è stato fissato un termine di partenza (art. 64d cpv. 2);
b. lo straniero non è partito entro il termine previsto.
2 L’Ufficio federale può vietare l’entrata a uno straniero allontanato che:
a. ha violato o minaccia l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero;
b. ha causato spese assistenziali;
c. è stato trattenuto in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (art. 75–78).
3 Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere disposto per una durata maggiore se lo straniero rappresenta una minaccia grave per l'ordine e la sicurezza pubblici.
4 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) può disporre, previa consultazione del Servizio di analisi e prevenzione (SAP), un divieto d’entrata nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Fedpol può disporre divieti d’entrata non legati a un allontanamento per una durata di oltre cinque anni e, in casi gravi, per una durata indeterminata.
5 L'autorità di decisione può, per motivi umanitari o altri motivi importanti, prescindere dalla disposizione di un divieto d'entrata oppure sospendere totalmente o temporaneamente il divieto.
Capoverso 1
Approvazione
Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH Partiti: I Verdi, PSS
Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARI-TAS Neuchâtel, CP, CFM, FER, HEKS, JP, FSA, OSAR, USDC, FSM, CRS, USCEA.
Rifiuto Cantoni:
Partiti: PLR, UDC
Cerchie interessate: GDS, FCPS, ACNUR