Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/103: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 24 pagine

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FCPS: La notifica delle decisioni d’allontanamento mediante foglio informativo tradotto in sole cinque lingue non adempie il criterio della comprensibilità. Vi è inoltre da chiedersi come sia possibile in tal modo spiegare in maniera comprensibile la decisione d’allontanamento a una persona analfabeta. ACNUR: La decisione dev’essere notificata in una lingua comprensibile e non «presumibilmente comprensibile» alla persona straniera.

2.9 Divieto d'entrare in Svizzera

Art. 67 Divieto d'entrare in Svizzera

1 L'Ufficio federale dispone un divieto d'entrata nei confronti di uno straniero allontanato se:

a. non è stato fissato un termine di partenza (art. 64d cpv. 2);

b. lo straniero non è partito entro il termine previsto.

2 L’Ufficio federale può vietare l’entrata a uno straniero allontanato che:

a. ha violato o minaccia l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero;

b. ha causato spese assistenziali;

c. è stato trattenuto in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (art. 75–78).

3 Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere disposto per una durata maggiore se lo straniero rappresenta una minaccia grave per l'ordine e la sicurezza pubblici.

4 L’Ufficio federale di polizia (fedpol) può disporre, previa consultazione del Servizio di analisi e prevenzione (SAP), un divieto d’entrata nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Fedpol può disporre divieti d’entrata non legati a un allontanamento per una durata di oltre cinque anni e, in casi gravi, per una durata indeterminata.

5 L'autorità di decisione può, per motivi umanitari o altri motivi importanti, prescindere dalla disposizione di un divieto d'entrata oppure sospendere totalmente o temporaneamente il divieto.

Capoverso 1

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH Partiti: I Verdi, PSS

Cerchie interessate: ai, CARITAS Svizzera, CARITAS beider Basel, CARITAS Genève, CARITAS Luzern, CARI-TAS Neuchâtel, CP, CFM, FER, HEKS, JP, FSA, OSAR, USDC, FSM, CRS, USCEA.

Rifiuto Cantoni:

Partiti: PLR, UDC

Cerchie interessate: GDS, FCPS, ACNUR

Tribunali federali: TAF

Osservazioni GR: Al capoverso 1 sarebbe auspicabile una formulazione più chiara dal punto di vista linguistico (ad es. «...in ogni caso...»). VD: Articolo 67 capoverso 1 lettera a: la portata esatta di questa disposizione andrebbe meglio precisata. Articolo 67 capoverso 1 lettera b: sembra che il divieto d’entrare in Svizzera sia pronunciato mentre lo straniero si trova ancora nel nostro Paese per non aver rispettato l’obbligo di lasciare la Svizzera. La questione si pone nella misura in cui attualmente l’UFM pronuncia il divieto d’entrata unicamente se ha la prova che lo straniero ha lasciato la Svizzera (conformemente alla prassi attuale, ev. nel messaggio). Articolo 67 capoverso 2: non è chiaro, in quanto negli esempi citati nell’articolo 67 capoverso 2 lo straniero è in ogni caso allontanato o espulso dal territorio svizzero.

PLR: Se a determinate circostanze è disposto imperativamente il divieto d’entrare in Svizzera, non vi può essere una libertà d’apprezzamento che tenga conto della proporzionalità. Nel corso della revisione delle due leggi, il Parlamento ha tuttavia provveduto affinché al richiedente sia sempre garantita la libertà d’apprezzamento, anche nelle decisioni sfavorevoli. Ciò verrebbe meno col recepimento della direttiva, cosa che il PLR non appoggia.