Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/103: Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativo al recepimento della direttiva sul rimpatrio (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 24 pagine

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2.11 Sorveglianza delle espulsioni

Art. 71a Sorveglianza delle espulsioni (nuovo)

Il Consiglio federale disciplina la sorveglianza delle espulsioni conformemente all'articolo 8 paragrafo 6 della direttiva sul rimpatrio.

Approvazione

Cantoni: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH Partiti: I Verdi, PLR

Cerchie interessate: CP, GDS, CFM, FER, HEKS, JP, USDC, FSM, CRS, ASUSC, USCEA

Rifiuto Cantoni:

Partiti: UDC, PSS

Cerchie interessate: OSAR, ai, CARITAS Svizzera, CARITAS Genève, CARITAS Neuchâtel, HEKS, FCPS, ACNUR

Osservazioni

BE: La sorveglianza (monitoraggio) delle espulsioni a bordo di voli speciali prevista dalla direttiva è logica e adeguata. Per quanto riguarda la composizione del gruppo degli addetti alla sorveglianza occorrerà vegliare all’equilibrio politico.

GR, CE R+EA: È accolta favorevolmente l’intenzione della Confederazione di affidare la sorveglianza a un’organizzazione interna alla Confederazione e non a organizzazioni esterne, come ad esempio singole ONG. Sono tuttavia espressi dubbi circa l’attitudine del Comitato di esperti Ritorno e esecuzione dell'allontanamento ad assumere tale funzione di controllo. Per assicurare in maniera credibile tale funzione di sorveglianza occorre un organo autonomo, munito delle risorse necessarie per svolgere le mansioni affidategli in maniera competente, indipendente e globale.

CE R+EA: Onde garantire una sorveglianza efficace ai sensi della direttiva sul rimpatrio, il Comitato di esperti considera realisticamente la possibilità di istituire un sottogruppo di lavoro che effettui accertamenti e valutazioni indipendentemente dal Comitato. Esso ritiene che la creazione di organi di mediazione indipendenti presso i tre Cantoni aeroportuali sia un’alternativa valida.

SZ: La sorveglianza degli allontanamenti è prevista dalla direttiva e pertanto necessaria. Gli oneri devono restare il più esigui possibile per tutte le parti coinvolte.

UR: Occorre in particolare vagliare la possibilità di registrare in SIMIC le decisioni cantonali di allontanamento. Lo stesso vale per le estradizioni secondo il diritto penale.

PSS, OSAR, ai (per analogia anche CARITAS Svizzera, CARITAS Genève, CARITAS Neuchâtel, HEKS, FCPS, ACNUR): La disciplina proposta è insufficiente e non conforme ai principi della direttiva sul rimpatrio. La Confederazione deve creare le basi per un monitoraggio indipendente ed efficace garantito da organi indipendenti.

CP, USAM: Non è opportuno coinvolgere nel Comitato osservatori indipendenti in materia di rispetto dei diritti dell’uomo. Del resto tale proposta era stata ampiamente discussa e respinta in Consiglio nazionale, nel quadro dei dibattimenti relativi alla legge federale sulla coercizione di polizia e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione.

I Verdi: Come lo indica il rapporto, nell’autunno 2009 dovrebbe essere pronto un pertinente rapporto della Commissione dell’UE. Ci si attende che il Consiglio federale adegui senza indugio il presente avamprogetto di legge in funzione dei risultati del rapporto.