Progetto

Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 22 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 16Fedlex · Progetto

e cerchino di rispondervi, potranno sottoporre, per il tramite del Segretario Generale delle Nazioni Unite, una richiesta di chiarimento in merito a tali questioni a detto Stato Parte. Tale richiesta sarà corredata di tutte le informazioni adeguate. Gli Stati Parte si asterranno dal presentare richieste di chiarimenti infondate, avendo cura di evitare qualsiasi abuso. Lo Stato Parte che riceve una richiesta di chiarimento fornirà allo Stato Parte richiedente, per il tramite del Segretario Generale delle Nazioni Unite, tutte le informazioni atte a chiarire tali questioni, entro un termine di 28 giorni.

3. Qualora lo Stato Parte richiedente non riceva risposta per il tramite del Segretario Generale delle Nazioni Unite entro il suddetto termine, o ritenga insoddisfacente la risposta data alla richiesta di chiarimenti, potrà sottoporre la questione alla successiva Assemblea degli Stati Parte per il tramite del Segretario Generale delle Nazioni Unite. Questi trasmetterà tale richiesta, corredata di tutte le informazioni opportune relative alla domanda di chiarimenti, a tutti gli Stati Parte. Tutte queste informazioni dovranno essere trasmesse allo Stato Parte sollecitato, che avrà il diritto di formulare una risposta.

4. In attesa della convocazione di un’Assemblea degli Stati Parte, qualsiasi Stato Parte interessato può chiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di adoperarsi per facilitare la presentazione dei chiarimenti richiesti.

5. Qualora sia investita di una questione ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, l’Assemblea degli Stati Parte dovrà innanzitutto stabilire se sia necessario esaminare la questione in una fase successiva, dopo avere preso atto di tutte le informazioni presentate dagli Stati Parte interessati. Qualora ritenga necessario tale esame più approfondito, l’Assemblea degli Stati Parte potrà raccomandare agli Stati Parte interessati misure e mezzi atti a chiarire ulteriormente la questione esaminata o a risolverla, in particolare l’avvio di procedure adeguate conformemente al diritto internazionale. Qualora il problema sollevato sia ascrivibile a circostanze che sfuggono al controllo dello Stato Parte sollecitato, l’Assemblea degli Stati Parte potrà raccomandare misure adeguate, in particolare il ricorso alle misure di cooperazione di cui all’articolo 6 della presente Convenzione.

6. In aggiunta alle procedure previste ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, l’Assemblea degli Stati Parte potrà, al fine di chiarire il rispetto, compresi i fatti, e risolvere i casi di inosservanza delle disposizioni della presente Convenzione, decidere di adottare tutte le altre procedure generali o i meccanismi specifici che reputi necessari.

Articolo 9 Misure nazionali di applicazione

Ciascuno Stato Parte adotta tutte le misure legislative, normative e di altra natura necessarie ai fini dell’attuazione della presente Convenzione, compresa l’imposizione di sanzioni penali per prevenire e reprimere qualsiasi attività vietata a