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Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 22 pagine

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l’ubicazione dell’area contaminata da munizioni a grappolo e bonificata, con una suddivisione in base alla quantità di ciascun tipo di residuati di munizioni a grappolo rimosse e distrutte;

(j) Le misure adottate per diffondere un’educazione alla riduzione dei rischi e, in particolare, per allertare il più rapidamente possibile e in modo efficace i civili residenti nelle aree contaminate da munizioni a grappolo poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo in cui si trovino residuati di munizioni a grappolo;

(k) Lo stato e i progressi dell’attuazione dei suoi obblighi ai sensi dell’articolo 5 della presente Convenzione per assicurare una congrua assistenza alle vittime di munizioni a grappolo, commisurata all’età e alle caratteristiche di genere, che preveda le cure mediche, la riabilitazione, il sostegno psicologico e l’inserimento sociale e economico, nonché per raccogliere dati pertinenti e affidabili sulle vittime di munizioni a grappolo;

(l) Il nome e le coordinate delle istituzioni autorizzate a fornire informazioni e adottare le misure descritte nel presente paragrafo;

(m) La quantità di risorse nazionali, comprese le risorse finanziarie, materiali o in natura, assegnate all’attuazione degli articoli 3, 4 e 5 della presente Convenzione; e

(n) Le quantità, i tipi e le destinazioni della cooperazione e dell’assistenza internazionale fornite ai sensi dell’articolo 6 della presente Convenzione.

2. Gli Stati Parte aggiorneranno annualmente, coprendo l’ultimo anno civile trascorso, le informazioni fornite conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e le comunicheranno al Segretario Generale della Nazioni Unite al più tardi il 30 aprile di ogni anno.

3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite trasmetterà tutti i rapporti ricevuti agli Stati Parte.

Articolo 8 Aiuti e chiarimenti relativi al rispetto delle disposizioni della Con-

venzione

1. Gli Stati Parte concordano di consultarsi e cooperare ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, e di lavorare in uno spirito cooperazione al fine di facilitare il rispetto, da parte degli Stati Parte, degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

2. Qualora uno o più Stati Parte desiderino chiarire alcuni interrogativi relativi al rispetto delle disposizioni della presente Convenzione da parte di un altro Stato Parte