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Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 22 pagine

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2. L’espressione “ munizioni a grappolo “ indica una munizione convenzionale progettata per disseminare o rilasciare submunizioni esplosive, ciascuna delle quali di peso inferiore a 20 chilogrammi, e contenere dette submunizioni esplosive. Tale espressione non indica:

(a) una munizione o submunizione ideata per lanciare illuminanti, fumogeni, artifizi pirotecnici o chaff, né una munizione esclusivamente ideata a fini di difesa antiaerea;

(b) una munizione o submunizione ideata per produrre effetti elettrici o elettronici;

(c) una munizione che, allo scopo di evitare effetti indiscriminati su una determinata area nonché i rischi causati dalle submunizioni inesplose, presenti le seguenti caratteristiche:

(i) ciascuna munizione contiene meno di dieci submunizioni esplosive;

(ii) ciascuna submunizione esplosiva pesa più di quattro chilogrammi;

(iii) ciascuna submunizione esplosiva è stata ideata per individuare e attaccare un bersaglio costituito da un singolo oggetto;;

(iv) ciascuna submunizione esplosiva è dotata di un dispositivo elettronico di autodistruzione;;

(v) ciascuna submunizione esplosiva è dotata di un dispositivo elettronico di auto disattivazione;

3. L’espressione “submunizione esplosiva “ indica una munizione convenzionale che, per espletare la sua funzione, viene dispersa o sganciata da un ordigno a grappolo ed è stata progettata per funzionare facendo detonare una carica esplosiva prima dell’impatto, al momento dello stesso o successivamente ad esso;

4. L’espressione “ munizione a grappolo che ha fallito “ indica una munizione a grappolo che è stata tirata, sganciata, lanciata, proiettata o innescata in qualsiasi altro modo e che avrebbe dovuto disseminare o rilasciare le sue submunizioni esplosive ma non lo ha fatto;

5. L’espressione “ submunizione inesplosa “ indica una submunizione esplosiva che è stata dispersa o diffusa da un ordigno a grappolo, o se ne è separata in qualsiasi altro modo e che sarebbe dovuta esplodere ma non lo ha fatto;

6. L’espressione “ munizioni a grappolo abbandonate “ indica submunizioni a grappolo o submunizioni esplosive che non sono state utilizzate e sono state lasciate sul posto o gettate e che non sono più sotto il controllo della Parte che le ha lasciate sul posto o gettate. Le submunizioni a grappolo abbandonate possono o meno essere state predisposte per l’uso;

7. L’espressione “ residuati di munizioni a grappolo “ indica le munizioni a grappolo che hanno fallito, quelle abbandonate, le submunizioni inesplose e i bombette esplosivi inesplosi;