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Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 22 pagine

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(c) La preparazione dei lavori futuri e lo stato d’avanzamento di quelli già realizzati nel quadro dei programmi nazionali di rimozione e sminamento durante il periodo iniziale di dieci anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e proroghe successive;

d) La superficie complessiva dell’area contenente residuati di munizioni a grappolo al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione per tale Stato Parte, nonché di qualsiasi altra area contenente residuati di munizioni a grappolo scoperti dopo l’entrata in vigore;

e) La superficie complessiva dell’area contenente residuati di munizioni a grappolo bonificata a decorrere dall’entrata in vigore della presente Convenzione;

f) La superficie complessiva dell’area contenente residuati di munizioni a grappolo che deve essere bonificata durante la proroga proposta;

g) Le circostanze che hanno limitato la capacità dello Stato Parte di distruggere tutti i residuati di munizioni a grappolo situati in aree poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo durante il periodo iniziale di dieci anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e quelle che potrebbero impedirgli di farlo durante la proroga proposta;

h) Le conseguenze umanitarie, sociali, economiche e ambientali della proroga proposta; e

i) Qualsiasi ulteriore inaddestramento pertinente relativa alla proroga proposta

7. L’Assemblea degli Stati Parte, o la Conferenza di revisione, tenuto conto dei fattori di cui al paragrafo 6 del presente articolo, compresa in particolare la quantità di residuati di munizioni a grappolo indicata, valuta la domanda e decide a maggioranza degli Stati Parte presenti e votanti se concedere o meno il periodo di proroga. Gli Stati Parte, se del caso, possono decidere di concedere una proroga più corta di quella richiesta e possono proporre dei criteri per la stessa.

8. Tale proroga potrà essere rinnovata per un periodo di massimo cinque anni, dietro presentazione di una nuova domanda conformemente ai paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo. Lo Stato Parte allegherà alla sua domanda di proroga aggiuntiva le informazioni supplementari relative a quanto è stato intrapreso durante il periodo di proroga precedente concesso ai sensi del presente articolo.

Articolo 5 Assistenza alle vittime