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Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 22 pagine

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uno Stato Parte ai sensi della presente Convenzione, che verrebbe svolta da individui, o su un territorio, posti sotto la sua giurisdizione o il suo controllo.

Articolo 10 Soluzione delle controversie

1. In caso di controversia tra due o più Stati Parte in merito all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, gli Stati Parte interessati si consulteranno ai fini di una rapida soluzione della stessa per via negoziale o tramite qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta, compreso il ricorso all’Assemblea degli Stati Parte e il deferimento alla Corte internazionale di Giustizia, conformemente allo statuto di detta Corte.

2. L’Assemblea degli Stati Parte può contribuire alla soluzione della controversia con qualsiasi mezzo che reputi adeguato, in particolare offrendo i suoi buoni uffici, invitando gli Stati Parte coinvolti nella controversia a avviare la procedura di soluzione di loro scelta e raccomandando un limite alla durata della procedura concordata.

Articolo 11 Assemblea degli Stati Parte

1. Gli Stati Parte si riuniranno regolarmente per esaminare qualsiasi questione relativa all’applicazione o all’attuazione della presente Convenzione e, se del caso, per prendere decisioni riguardanti, in particolare:

(a) Il funzionamento e lo stato della presente Convenzione;

(b) Le questioni sollevate dai rapporti presentati in virtù delle disposizioni della presente Convenzione;

(c) La cooperazione e l’assistenza internazionale conformemente all’articolo 6 della presente Convenzione;

(d) Lo sviluppo di tecnologie di rimozione dei residuati di munizioni a grappolo;

(e) Le richieste degli Stati Parte in virtù degli articoli 8 e 10 della presente Convenzione; e

(f) Le richieste degli Stati Parte previste agli articoli 3 e 4 della presente Convenzione.

2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convocherà la prima Assemblea degli Stati Parte entro un anno dall’entrata in vigore della presente Convenzione. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite convocherà annualmente le assemblee successive fino alla prima Conferenza di revisione.