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Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 22 pagine
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8. Il termine “ trasferimento “ indica, oltre al ritiro materiale di munizioni a grappolo dal territorio di uno Stato o la loro introduzione materiale in quello di un altro Stato, il trasferimento del diritto di proprietà e del controllo su dette munizioni a grappolo, ma non il trasferimento di un territorio contenente residuati di munizioni a grappolo;
9. L’espressione “ dispositivo di autodistruzione “ indica un dispositivo con funzionamento automatico incorporato nella munizione, che si aggiunge al dispositivo iniziale di accensione della munizione e che assicura la distruzione della munizione a cui è incorporato;
10. Il termine “ auto disattivazione “ indica il processo automatico che rende inoperativa la munizione attraverso l’esaurimento irreversibile di un elemento, ad esempio una batteria, essenziale per il funzionamento della stessa;
11. L’espressione “ area contaminata da munizioni a grappolo “ indica un’area in cui la presenza di residuati di munizioni a grappolo è stata verificata o supposta;
12. Il termine “mina “ indica un ordigno progettato per essere collocato sotto o sopra il terreno o su qualsiasi altra superficie, o nelle vicinanze, per esplodere in caso di presenza, vicinanza o contatto con una persona o un veicolo ;
13. L’espressione “piccolo ordigno esplosivo “ indica una munizione convenzionale, che pesa meno di 20 chilogrammi, non ha propulsione autonoma e che per poter espletare la sua funzione deve essere dispersa o sganciata da un dispenser e progettata per funzionare facendo detonare una carica esplosiva prima dell’impatto, al momento dello stesso o successivamente ad esso;
14. Il termine “ dispenser “ indica un contenitore progettato per disperdere o sganciare bombette esplosive, che rimane agganciato ad un aeromobile al momento in cui gli ordigni vengono dispersi o sganciati;
15. L’espressione “ piccolo ordigno esplosivo inesploso “ indica un piccolo ordigno esplosivo che è stato disperso o sganciato da un dispenser o se ne è distaccato in qualsiasi altro modo e che sarebbe dovuto esplodere ma non lo ha fatto.
Articolo 3 Stoccaggio e destruzione delle scorte
1. Ciascuno Stato Parte, conformemente alla normativa nazionale, procederà a separare tutte le munizioni a grappolo poste sotto la propria giurisdizione e il proprio controllo dalle munizioni conservate in vista di un impiego operativo e a contrassegnarle ai fini della loro distruzione.
2. Ciascuno Stato Parte si impegna a distruggere tutte le munizioni a grappolo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o a provvedere alla loro distruzione il più rapidamente possibile e al più tardi otto anni dopo l’entrata in vigore della presente