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Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 22 pagine
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Articolo 21 Relazioni con gli Stati non Parte della Convenzione
1. Ciascuno Stato Parte incoraggia gli Stati non Parte della presente Convenzione a ratificarla, accettarla, approvarla o aderirvi, allo scopo di stimolare la partecipazione di tutti gli Stati alla presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato notifica ai governi di tutti gli Stati non Parte della presente Convenzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo i suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione, promuove le norme che essa stabilisce e si adopera per dissuadere gli Stati non Parte della presente Convenzione dall’utilizzo di munizioni a grappolo.
3. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 1 della presente Convenzione, e conformemente al diritto internazionale, gli Stati Parte, il loro personale militare o i loro cittadini possono impegnarsi in una cooperazione e operazioni militari con Stati non Parte della presente Convenzione che potrebbero intraprendere attività proibite allo Stato Parte.
4. Nulla di quanto contenuto nel paragrafo 3 del presente articolo autorizza uno Stato Parte a
(a) Sviluppare, produrre o acquisire in qualsiasi altro modo munizioni a grappolo;
(b) Costituire esso stesso scorte di munizioni a grappolo o trasferire dette armi;
(c) Adoperare esso stesso munizioni a grappolo; o
(d) Chiedere espressamente l’impiego di dette munizioni nei casi in cui la scelta delle munizioni adoperate sia sotto il suo esclusivo controllo.
Articolo 22 Depositario
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è designato Depositario della presente Convenzione.
Articolo 23 Testi autentici
I testi della presente Convenzione redatti nelle lingue inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa fanno tutti ugualmente fede.