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Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 22 pagine

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(b) Il totale complessivo delle munizioni a grappolo, ivi comprese le submunizioni esplosive, di cui al paragrafo 1 dell’articolo 3 della presente Convenzione, indicando una ripartizione in base al tipo, alla quantità e, se possibile, al numero di lotto per ciascun tipo;

(c) Le specifiche tecniche di ciascun tipo di munizioni a grappolo prodotte da detto Stato Parte anteriormente all’entrata in vigore della Convenzione per tale Stato, nella misura in cui siano note, nonché di quelle di cui lo Stato Parte sia attualmente proprietario o detentore, indicando, nella misura del possibile, il genere di informazioni che possano agevolare l’individuazione e la rimozione delle munizioni a grappolo; dette informazioni comprenderanno come minimo: le dimensioni, il tipo di accenditore, il contenuto di esplosivi e di metallo, le fotografie a colori e qualsiasi altra inaddestramento che possa facilitare la rimozione di residuati di munizioni a grappolo;

(d) Lo stato e i progressi dei programmi di riconversione o di dismissione degli impianti di produzione di munizioni a grappolo;

(e) Lo stato e i progressi dei programmi di distruzione, conformemente all’articolo 3 della presente Convenzione, delle munizioni a grappolo, comprese le submunizioni esplosive, specificando i metodi che saranno utilizzati per la distruzione, l’ubicazione di tutti gli impianti di smantellamento e le norme da rispettare in materia di sicurezza e tutela dell’ambiente;

(f) I tipi e le quantità di munizioni a grappolo, comprese le submunizioni esplosive, distrutte ai sensi dell’articolo 3 della presente Convenzione, specificando i metodi di distruzione utilizzati, l’ubicazione degli impianti di smantellamento e le norme rispettate in materia di sicurezza e tutela dell’ambiente;

(g) Le scorte di munizioni a grappolo, comprese le submunizioni esplosive, scoperte dopo l’annuncio della conclusione del programma di cui al comma e) del presente paragrafo, e i progetti per la loro distruzione conformemente all’articolo 3 della presente Convenzione;

(h) Nella misura del possibile, la superficie e l’ubicazione di tutte le aree contaminate dalle munizioni a grappolo poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo, con la massima precisione possibile circa il tipo e la quantità di ciascun tipo di residuati di munizioni a grappolo in ciascuna delle aree interessate e la data del loro impiego;

(i) Lo stato e i progressi dei programmi di rimozione e distruzione di tutti i tipi e quantità di residuati di munizioni a grappolo rimossi e distrutti ai sensi dell’articolo 4 della presente Convenzione, inclusa la superficie e