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Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 22 pagine

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attive durante le quali dette munizioni a grappolo sono diventate residuati di munizioni a grappolo; e

(c) Non appena avrà eseguito l’uno o l’altro degli obblighi stabiliti ai commi a) e b) del presente paragrafo, detto Stato Parte presenterà una dichiarazione di conformità alla successiva Assemblea degli Stati Parte.

2. Nell’adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuno Stato Parte adotterà il più rapidamente possibile le seguenti misure, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 6 della presente Convenzione in materia di cooperazione e assistenza internazionale:

(a) Procedere all’esame della minaccia rappresentata dai residuati di munizioni a grappolo, valutarla, registrare le informazioni relative, adoperandosi per individuare tutte le aree contaminate dalle munizioni a grappolo poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo;

(b) Valutare e stabilire una graduatoria delle esigenze in termini di segnalazione, tutela della popolazione civile, rimozione e distruzione, adottare disposizioni finalizzate a mobilitare risorse e elaborare un piano nazionale per la realizzazione di dette attività, basandosi, se del caso, sulle strutture, le esperienze e le metodologie esistenti;

(c) Adottare tutte le disposizioni possibili al fine di assicurarsi che tutte le aree poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo contaminate da munizioni a grappolo siano contrassegnate lungo l’intero loro perimetro, sorvegliate e protette da un recinto o da altri mezzi allo scopo di impedire efficacemente l’accesso ai civili. Sarebbe opportuno adoperare segnali di avvertimento che si richiamino a una segnaletica facilmente riconoscibile dalla collettività interessata per contrassegnare le aree ritenute pericolose. I segnali e altri dispositivi di contrassegno dei limiti di un’area pericolosa dovrebbero, per quanto possibile, essere visibili, leggibili, duraturi e resistenti agli effetti dell’ambiente e dovrebbero indicare chiaramente da quale lato del perimetro si trova la area contaminata dalle munizioni a grappolo e da quale lato non si ritiene che sussistano pericoli;

(d) Rimuovere e distruggere tutti i residuati di munizioni a grappolo che si trovano in aree poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo;e

(e) Condurre un’azione di educazione alla riduzione dei rischi per sensibilizzare i civili che vivono all’interno o nei dintorni delle aree contaminate dalle munizioni a grappolo ai pericoli rappresentati da detti residuati.

3. Nell’ambito dell’esercizio delle attività di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuno Stato Parte terrà conto delle norme internazionali, in particolare gli Standard internazionali in materia di azione anti- mine (IMAS, International Mine Action Standards).