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Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 22 pagine
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10. Ciascuno Stato Parte che cerchi di ottenere o riceva assistenza adotterà le disposizioni necessarie a facilitare l’attuazione opportuna e efficace della presente Convenzione, ivi compresa la facilitazione dell’ingresso e dell’uscita del personale, dei materiali e delle attrezzature, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali, tenuto conto delle migliori pratiche internazionali.
11. Ciascuno Stato Parte potrà, ai fini dell’elaborazione di un piano d’azione nazionale, chiedere agli organismi delle Nazioni Unite, alle organizzazioni regionali, a altri Stati Parte o a altre istituzioni intergovernative o non governative competenti di aiutare le proprie autorità a stabilire, tra l’altro:
(a) La natura e la quantità dei residuati di munizioni a grappolo che si trovano in aree poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo;
(b) Le risorse finanziarie, tecnologiche e umane necessarie all’attuazione del piano;
(c) Il tempo ritenuto necessario per la rimozione e la distruzione di tutti i residuati di munizioni a grappolo che si trovano nelle aree poste sotto la sua giurisdizione o controllo;
(d) I programmi di educazione alla riduzione dei rischi e le attività di sensibilizzazione finalizzate a ridurre il numero di ferite o perdite di vite umane provocate dai residuati di munizioni a grappolo;
(e) L’assistenza alle vittime di munizioni a grappolo; e
(f) La relazione di coordinamento tra il governo dello Stato Parte interessato e le entità governative, intergovernative o non governative pertinenti che Parteciperanno all’attuazione del piano.
12. Gli Stati Parte che offrono o ricevono assistenza ai sensi del presente articolo coopereranno al fine di garantire l’attuazione rapida e integrale dei programmi di assistenza concordati.
Articolo 7 Mesure di trasparenza
1. Ciascuno Stato Parte presenterà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, non appena possibile e, in ogni caso, al più tardi 180 giorni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato Parte, un rapporto relativo a:
(a) Le misure nazionali di applicazione di cui all’articolo 9 della presente Convenzione;