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Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 22 pagine
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rale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite convocherà una conferenza di modifica a cui saranno invitati tutti gli Stati Parte.
2. Gli Stati non Parte della presente Convenzione, nonché le Nazioni Unite, altre organizzazioni o istituzioni internazionali competenti, organizzazioni regionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa, la Federazione internazionale delle società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e le organizzazioni non governative competenti potranno essere invitati a assistere alle Conferenze di modifica in qualità di osservatori conformemente al regolamento interno concordato.
3. La Conferenza di modifica si terrà immediatamente dopo un’Assemblea degli Stati Parte o di una Conferenza di revisione, a meno che una maggioranza di Stati Parte non chieda che si svolga prima.
4. Qualsiasi emendamento alla presente Convenzione sarà adottato a maggioranza dei due terzi degli Stati Parte presenti e votanti alla Conferenza di modifica. Il Depositario comunicherà qualsiasi emendamento così adottato a tutti gli Stati.
5. Un emendamento alla presente Convenzione entrerà in vigore, per gli Stati Parte che lo hanno accettato, al momento del deposito dell’accettazione da Parte di una maggioranza degli Stati che avevano aderito alla Convenzione al momento dell’adozione dell’emendamento. In seguito, entrerà in vigore per qualsiasi altro Stato Parte alla data del deposito del suo strumento di accettazione.
Articolo 14 Costi e compiti amministrativi
1. I costi delle Assemblee degli Stati Parte, delle Conferenze di Revisione e delle Conferenze di modifica saranno sostenuti dagli Stati Parte e dagli Stati non Parte della presente Convenzione che partecipano a dette assemblee e conferenze in base alla tabella contributiva delle Nazioni Unite debitamente adeguata.
2. Le spese sostenute dal Segretario Generale delle Nazioni Unite in virtù degli articoli 7 e 8 della presente Convenzione saranno a carico degli Stati Parte in base alla tabella contributiva delle Nazioni Unite debitamente adeguata.
3. L’espletamento da parte del Segretario Generale delle Nazioni Unite dei compiti amministrativi che gli spettano ai sensi della presente Convenzione è collegato all’esistenza di un apposito mandato delle Nazioni Unite.
Articolo 15 Firma
La presente Convenzione, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, sarà aperta alla firma di tutti gli Stati a Oslo il 3 dicembre 2008 e, in seguito, presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al momento della sua entrata in