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Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 22 pagine
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Articolo 16 Ratifica, accettazione, approvazione e adesione
1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione da parte dei firmatari.
2. La presente Convenzione sarà aperta all’adesione di qualsiasi Stato non firmatario.
3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Depositario.
Articolo 17 Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese successivo a quello durante il quale sarà stato depositato il trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Per qualsiasi Stato che depositi il suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui detto Stato avrà depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione
Articolo 18 Applicazione provvisoria
Uno Stato può, al momento della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione della presente Convenzione, o dell’adesione alla stessa, dichiarare che applicherà, a titolo provvisorio, l’articolo 1 della presente Convenzione in attesa della sua entrata in vigore per detto Stato.
Articolo 19 Riserve
Gli articoli della presente Convenzione non possono essere oggetto di riserve.
Articolo 20 Durata e rinuncia
1. La presente Convenzione ha una durata illimitata.
2. Ciascuno Stato Parte ha il diritto, nell’ambito dell’esercizio della propria sovranità nazionale, di rinunciare alla presente Convenzione. Tale rinuncia dovrà essere notificata a tutti gli altri Stati Parte, al Depositario e al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tale strumento di rinuncia deve comportare una spiegazione completa delle ragioni che la motivano.
3. La rinuncia avrà effetto soltanto dopo sei mesi dal ricevimento dello strumento di rinuncia da parte del Depositario. Tuttavia, se alla scadenza dei sei mesi lo Stato Parte che rinuncia è impegnato in un conflitto armato, la rinuncia avrà effetto soltanto al termine di detto conflitto armato.