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Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 22 pagine

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tra l’altro, tramite gli organismi delle Nazioni Unite, organizzazioni o istituzioni internazionali, regionali o nazionali, organizzazioni o istituzioni non governative o su base bilaterale.

3. Ciascuno Stato Parte si impegna a facilitare lo scambio più ampio possibile di attrezzature e informazioni scientifiche e tecnologiche relativamente all’applicazione della presente Convenzione e ha il diritto di partecipare a detto scambio. Gli Stati Parte non imporranno restrizioni indebite né alla fornitura, né al ricevimento, a fini umanitari, di attrezzature per la rimozione o altro, nonché di informazioni tecnologiche relative a dette attrezzature.

4. In aggiunta agli obblighi derivanti ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 4 della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte in grado di farlo presterà assistenza nell’ambito della rimozione e della distruzione dei residuati di munizioni a grappolo nonché informazioni relative ai diversi mezzi e alle diverse tecnologie di rimozione delle munizioni a grappolo, come pure elenchi di esperti, organismi specializzati o punti di contatto nazionali nel campo della rimozione e della distruzione dei residuati di munizioni a grappolo e delle attività connesse.

5. Ciascuno Stato Parte in grado di farlo presterà assistenza per la distruzione delle scorte di munizioni a grappolo e fornirà altresì assistenza per individuare, valutare e stabilire una graduatoria dei bisogni e delle misure pratiche relative alla segnalazione, all’educazione alla riduzione dei rischi, alla tutela dei civili, alla rimozione e alla distruzione previsti all’articolo 4 della presente Convenzione.

6. Quando, dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, le munizioni a grappolo sono diventate residuati di munizioni a grappolo situati in aree poste sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte, ciascuno Stato Parte in grado di farlo presterà immediatamente un’assistenza d’urgenza allo Stato Parte interessato.

7. Ciascuno Stato Parte in grado di farlo presterà assistenza per l’attuazione degli obblighi, di cui all’articolo 5 della presente Convenzione, di fornire a tutte le vittime di munizioni a grappolo un’assistenza congrua e commisurata all’età e alle caratteristiche di genere, ivi comprese le cure mediche, la riabilitazione, il sostegno psicologico, nonché l’inserimento sociale e economico. Detta assistenza potrà essere fornita, tra l’altro, attraverso gli organismi delle Nazioni Unite, organizzazioni o istituzioni internazionali, regionali o nazionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa, le Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e la loro Federazione internazionale, organizzazioni non governative o su base bilaterale.

8. Ciascuno Stato Parte in grado di farlo presterà assistenza per contribuire alla ripresa economica e sociale necessaria a seguito dell’impiego di munizioni a grappolo negli Stati Parte danneggiati.

9. Ciascuno Stato Parte in grado di farlo potrà assegnare fondi speciali appositamente destinati ad agevolare la fornitura di assistenza ai sensi del presente articolo.