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Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 22 pagine

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Basandosi sui principi e le norme del diritto internazionale umanitario, in particolare quello secondo cui il diritto delle parti di un conflitto armato a scegliere metodi o mezzi di guerra non è illimitato, e le norme che impongono alle parti di un conflitto di operare sempre una netta distinzione tra la popolazione civile e i combattenti come pure tra beni di natura civile e obiettivi militari e, di conseguenza, di dirigere le loro operazioni unicamente contro obiettivi militari; il principio secondo cui le operazioni militari devono essere condotte premurandosi costantemente di risparmiare la popolazione civile, i civili e i beni di natura civile; e quello secondo cui la popolazione civile e i civili godono di una protezione generale dai pericoli derivanti da operazioni militari,

HANNO CONCORDATO quanto segue:

Articolo 1 Obblighi generali e portata della Convenzione

1. Gli Stati Parte si impegnano, in qualsiasi circostanza, a non:

(a) Impiegare munizioni a grappolo;

(b) Sviluppare, produrre, acquisire in qualsiasi altro modo, stoccare, conservare o trasferire a chiunque, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo;

(c) Assistere, incoraggiare o indurre chiunque a impegnarsi in qualsiasi attività vietata a uno Stato Parte ai sensi della presente Convenzione.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica, mutatis mutandis, alle bombette esplosive appositamente progettate per essere disseminate o rilasciate da un dispenser fissato a un aeromobile.

3. La presente Convenzione non si applica alle mine.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

1. L’espressione “ vittime di munizioni a grappolo “ indica tutte le persone che abbiano perso la vita o abbiano subito un danno corporale o psicologico, una perdita materiale, un’emarginazione sociale o un pregiudizio sostanziale del godimento dei loro diritti a seguito dell’impiego di munizioni a grappolo; sono da considerarsi vittime di munizioni a grappolo le persone direttamente colpite dagli ordigni come pure i loro familiari e le comunità di appartenenza coinvolte;