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Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 22 pagine

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4. Il presente paragrafo si applica nei casi in cui le munizioni a grappolo siano state utilizzate o abbandonate da uno Stato Parte prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato Parte e siano diventate residuati di munizioni a grappolo in aree poste sotto la giurisdizione o il controllo di un altro Stato Parte al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione per quest’ultimo.

(a) In tal caso, al momento dell’entrata in vigore della presente Convenzione per i due Stati Parte, il primo Stato è seriamente incoraggiato, tra l’altro, a prestare assistenza tecnica, finanziaria, materiale o in termini di risorse umane all’altro Stato Parte, sia su base bilaterale sia tramite una Parte terza scelta di comune accordo, anche per il tramite degli organismi delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni pertinenti, allo scopo di facilitare la segnalazione, la rimozione e la distruzione di detti residuati di munizioni a grappolo.

(b) Detta assistenza includerà, ove disponibili, informazioni circa i tipi e le quantità di munizioni a grappolo utilizzate, la loro ubicazione esatta e le aree in cui è stata accertata la presenza di residuati di munizioni a grappolo.

5. Qualora uno Stato Parte non ritenga di essere in grado di rimuovere e distruggere tutti i residuati di munizioni a grappolo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o di garantirne la rimozione e la distruzione, entro un termine di dieci anni a partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione per detto Stato Parte, potrà presentare all’Assemblea degli Stati Parte o a una Conferenza di revisione una domanda di proroga del termine fissato per la rimozione e la distruzione totale di detti residuati di munizioni a grappolo, per una durata non superiore a cinque anni. La domanda di proroga non dovrà superare il numero di anni strettamente necessari all’adempimento da Parte di detto Stato degli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

6. Le domande di proroga dovranno essere sottoposte a un’Assemblea degli Stati Parte o a una Conferenza di revisione entro la scadenza del termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo per tale Stato Parte. La domanda di proroga dovrà essere presentata almeno nove mesi prima della riunione dell’Assemblea degli Stati Parte o della Conferenza di revisione chiamate a pronunciarsi in materia. La domanda dovrà indicare:

(a) La durata della proroga proposta;

(b) Una spiegazione dettagliata dei motivi che giustificano la proroga proposta, inclusi i mezzi finanziari e tecnici di cui dispone lo Stato Parte e che esso richiede per procedere alla rimozione e alla distruzione di tutti i residuati di munizioni a grappolo durante la proroga proposta;