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Consultazione 2008/93: Ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo e modifica della Legge del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione · 22 pagine

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1. Ciascuno Stato Parte, nelle aree poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo e conformemente al diritto umanitario internazionale e al diritto internazionale dei diritti dell’uomo applicabili, presterà una congrua assistenza alle vittime di munizioni a grappolo, commisurata all’età e alle caratteristiche di genere, ivi comprese le cure mediche, la riabilitazione e il sostegno psicologico, nonché l’inserimento sociale e economico. Ciascuno Stato Parte si adopererà per raccogliere dati affidabili e pertinenti riguardanti le vittime di munizioni a grappolo.

2. Nell’adempiere agli obblighi previsti dal paragrafo 1 del presente articolo, ciascuno Stato Parte dovrà:

a) Valutare i bisogni delle vittime delle munizioni a grappolo;

b) Elaborare, attuare e fare applicare tutte le normative e le politiche nazionali necessarie;

c) Elaborare un piano e un bilancio nazionale, che indichi i tempi previsti per la realizzazione di dette attività, in vista della loro integrazione nei quadri e nei meccanismi relativi alla disabilità, allo sviluppo e ai diritti umani, nel rispetto del ruolo specifico e del contributo degli attori competenti;

d) Avviare azioni tese a mobilitare le risorse nazionali e internazionali;

e) Non compiere discriminazioni nei confronti delle vittime di munizioni a grappolo o tra di esse, o tra le vittime di munizioni a grappolo e le persone che abbiano riportato ferite o disabilità provocate da altre cause; le differenze di trattamento dovranno essere unicamente fondate su esigenze mediche, di riabilitazione, psicologiche o socio-economiche;

d) Stabilire uno stretto contatto con le vittime e le organizzazioni che le rappresentano, coinvolgendole attivamente;

e) Designare un punto di contatto all’interno del governo per il coordinamento delle questioni relative all’attuazione del presente articolo; e

f) Adoperarsi per integrare le linee guida e le buone pratiche pertinenti, anche nel campo delle cure mediche e della riabilitazione, del sostegno psicologico, nonché dell’inserimento sociale e economico.

Articolo 6 Cooperaziona e assistenza internationale

1. Nell’adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione, ciascuno Stato Parte ha il diritto di cercare di ottenere e di ricevere assistenza.

2. Ciascuno Stato Parte in grado di farlo presterà assistenza tecnica, materiale e finanziaria agli Stati Parte danneggiati dalle munizioni a grappolo, allo scopo di attuare gli obblighi della presente Convenzione. Tale assistenza può essere fornita,